Era andato in pensione nel 2017 da sottufficiale della Aeronautica Militare, con anzianità alla data del 31.12.1995 di 17anni e 6 mesi e 20 giorni. Non ritenendo corretto il calcolo della propria pensione si è rivolto al nostro Studio legale per ottenere l’applicazione della corretta aliquota. La Corte dei Conti della Puglia ha accolto le nostre tesi e disposto il ricalcolo!
Avendo un’anzianità di servizio inferiore a 18 anni ma superiore a 15, il ricorrente si aspettava l’applicazione dell’aliquota di rendimento, del 44% pervista dall’art. 54, comma 1, del DPR 1092/1973, per la parte retributiva.
Tale articolo stabilisce ai primi due commi che “La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.
Secondo la difesa dell’Inps tale norma e quindi l’aliquota del 44% si applicherebbe soltanto a coloro che siano cessati dal servizio con un’anzianità contributiva compresa tra i quindici e i venti anni di servizio e soltanto per coloro la cui pensione sia calcolata unicamente con il sistema retributivo.
Secondo i giudici, l’aliquota del 44% va applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, avessero un’anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 20 anni; il successivo comma, che prevede che spetti al militare l’aliquota dell’1,80% per ogni anno di servizio oltre il ventesimo (e disciplina, pertanto, l’ipotesi in cui il soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni), conferma, infatti, che la disposizione del comma 1 non può riguardare soltanto coloro che cessino con un massimo di venti anni di servizio.
In definitiva, per i militari che, alla data del 31.12.1995, vantavano un’anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973
Per tale ragione, la Corte dei Conti della Puglia ha accolto il nostro ricorso e disposto il ricalcolo della pensione.
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22/04/2022