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Cessione del quinto, rimborso dei costi

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Cessione del quinto, rimborso dei costi

L’azione è volta a ottenere il rimborso degli oneri e delle commissioni non godute a seguito dell’estinzione anticipata di un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione o mediante delegazione di pagamento.

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Possono partecipare tutti i soggetti che hanno stipulato uno o piu’ finanziamenti contro cessioni del quinto  (o mediante delegazione di pagamento) e hanno estinto il prestito in via anticipata rispetto alla conclusione naturale del contratto dal 2009 in poi.

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In merito al diritto alla restituzione degli oneri e delle commissioni non godute:

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dell’ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità tout court delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso

È principio anch’esso consolidato che siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie, finanziarie e di intermediazione, ma anche i costi assicurativi relativi alla parte di finanziamento non goduta

In merito alla stipula dei finanziamenti non rispettando i termini previsti dalla legge:

Si tratta di un’indisponibilità temporanea dell’assunzione di debiti finanziari, che – guardata sotto questa luce – implica una nullità (c.d. virtuale) del contratto, concluso in violazione dell’art. 39 cit. La ratio della norma limitativa (dell’autonomia contrattuale) risiede per questa via nel precludere al contraente debole l’assunzione di debiti in un arco di tempo determinato, in ragione dell’eccessivo rischio che l’esposizione debitoria implicherebbe…”. A giudizio di questo Collegio, invece, violazione della norma dell’articolo 39 più volte richiamato sembra integrare, così come ritenuto anche dalla Corte di Appello di Milano nella pronuncia già citata, la violazione di norme comportamentali da parte dell’intermediario, e non possa comportare, pertanto, un’ipotesi di nullità del contratto in Decisione N. 5762 del 17 giugno 2016 Pag. 10/12 base al disposto dell’articolo 1418 c.c., con particolare riferimento all’ipotesi di nullità per contrarietà a norme imperative prevista dal primo comma di tale disposizione, in relazione alla quale il Collegio conosce e condivide pienamente l’insegnamento della Giurisprudenza di legittimità in materia di nullità virtuale del contratto (cfr. Cass. Sez. Un. 19 dicembre 2007, n. 26724). La nullità per contrarietà a norme imperative presuppone infatti, secondo la giurisprudenza della stessa Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. I, 19024/2005) la violazione di “elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto…”

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Arbitro bancario finanziario di Bankitalia

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