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Finestra semestrale graduatorie d’istituto 2018

[vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”RICORSO” color=”sky” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Il DDG n.784/2018 disciplina l’integrazione delle graduatorie di istituto del personale docente, e in particolare, riguarda:

  • l’inserimento negli elenchi aggiuntivi alla II fascia delle predette graduatorie;
  • l’inserimento negli elenchi aggiuntivi di sostegno;
  • il riconoscimento della priorità per l’attribuzione delle supplenze di III fascia;
  • il riconoscimento del punteggio derivante dal servizio svolto nelle sezioni primavera

Tuttavia, il DDG n.784/2018 esclude illegittimamente le seguenti categorie di docenti:

  • I docenti ITP già inseriti nelle Graduatorie di Istituto di Terza fascia per il triennio 2017/2020;
  • I docenti ITP NON inseriti nelle Graduatorie di Istituto di Terza fascia per il triennio 2017/2020

Per altro verso, il DDG n.784/2018 esclude illegittimamente le seguenti categorie di docenti che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli successivamente al 24/06/2017:

  • gli abilitati all’estero in attesa di riconoscimento
  • coloro che hanno conseguito la LAUREA A PARTIRE DA SETTEMBRE 2014;
  • dottori di ricerca;
  • coloro che hanno conseguito un diploma di specializzazione;
  • abilitazione all’estero (con domanda di convalida già depositata);
  • coloro i quali hanno i titoli necessari ai sensi del d.p.r. 19/2016 per insegnare in tutte le classi di concorso di nuova istituzione (ad esempio le classi musicali A053-A055-A063-A064, o la A065).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORRENTE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Possono aderire al ricorso:

  • I docenti ITP già inseriti nelle Graduatorie di Istituto di Terza fascia per il triennio 2017/2020;
  • I docenti ITP NON inseriti nelle Graduatorie di Istituto di Terza fascia per il triennio 2017/2020
  • gli abilitati all’estero in attesa di riconoscimento
    coloro che hanno conseguito la LAUREA A PARTIRE DA SETTEMBRE 2014;

Nonché coloro che abbiano conseguito uno dei seguenti titoli successivamente al 24/06/2017:

  • dottori di ricerca;
  • coloro che hanno conseguito un diploma di specializzazione;
  • abilitazione all’estero (con domanda di convalida già depositata)
  • coloro i quali hanno i titoli necessari ai sensi del d.p.r. 19/2016 per insegnare in tutte le classi di concorso di nuova istituzione (ad esempio le classi musicali A053-A055-A063-A064, o la A065).

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”NORMATIVA E GIURISPRUDENZA” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • NORMATIVA

Con riferimento alle classi di concorso degli ITP, il Legislatore non ha mai attivato alcun percorso abilitativo ordinario.

Ed invero, nel nostro ordinamento l’abilitazione all’insegnamento si consegue mediante la partecipazione ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), disciplinati dal D.M. 249/2010.

Il presente decreto disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti, prevedendo tale percorso come abilitativo e, pertanto, indispensabile ai fini dell’accesso al concorso a cattedre.

Ai sensi della legge istitutiva del TFA (art. 2, comma 416, della L.n. 244/2007), i percorsi formativi dovevano essere attivati con regolare cadenza biennale.

Ebbene dal 2010, data di emanazione del Regolamento concernente la “Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”, ad oggi, il Ministero ha bandito esclusivamente due percorsi abilitativi.

Il primo ciclo di TFA è stato indetto con Decreto Ministeriale del 14 marzo 2012 n. 31 e il secondo con Decreto Ministeriale del 16 maggio 2014, n. 312.

Dal 2014 in poi non è più stato attivato alcun percorso formativo utile a permettere il conseguimento dell’abilitazione.

  • GIURISPRUDENZA

Con riferimento agli ITP, la Giurisprudenza Amministrativa ha univocamente disposto il loro inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto, attesa l’impossibilità per gli stessi di conseguire alcuno dei titoli abilitativi richiesti dal MIUR.

Ed inoltre, il Consiglio di Stato Sezione VI, nell’ordinanza cautelare n. 1836/2016, depositata il 18 maggio 2016, ha precisato che l’abilitazione all’insegnamento, altro non è che un titolo ulteriormente richiesto in aggiunta a quello di studio per l’accesso alla procedura selettiva “che dunque non cessa di essere pubblica, e non già riservata, pur se richieda il possesso dell’abilitazione professionale per parteciparvi”. Pertanto, il presupposto logico e giuridico-formale ineludibile perché risulti corretto l’assunto testé enunciato è costituito dalla circostanza di fatto che, anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia stato attivato e portato a compimento quantomeno un percorso abilitativo […] giacché, altrimenti, la selezione (almeno in riferimento alle classi di concorso per cui difetti tale implicito, ma indispensabile, presupposto fattuale) finirebbe con l’atteggiarsi concretamente come concorso riservato (in spregio non solo, e non tanto, del cit. art. 97, III comma, Cost.; ma anche, e soprattutto, della dichiarata ed effettivamente riscontrabile voluntas legis)”.

Sull’equiparazione del Dottorato di ricerca con il TFA è di recente intervenuto il Supremo Organo Amministrativo, il quale si è espresso in senso favorevole circa l’ammissione dei Dottori di Ricerca alle prove del concorso scuola 2016, riservato quest’ultimo ai soli candidati in possesso dell’abilitazione.

Il Consiglio di Stato, infatti, con l’Ordinanza n. 4904/2016 pubblicata il 03/11/2016, ha precisato di accogliere l’appello cautelare “considerato che la questione relativa all’equiparazione tra dottorato di ricerca e abilitazione ai fini per cui è causa appare oggettivamente controvertibile o perlomeno non manifestamente infondata”, disponendo così l’ammissione dei Dottori di Ricerca alle prove concorsuali.

Analogamente, il Giudice del Lavoro di Salerno, con una sentenza datata 26 gennaio 2017, ha disposto l’inserimento in seconda fascia di sette docenti che secondo il MIUR erano destinati alla terza fascia poiché non abilitati, condannando il Ministero al pagamento delle spese processuali.

Così si sono pure pronunciati almeno il GdL di Vallo della Lucania in data  9 febbraio 2017 e il Tribunale di Salerno nel marzo 2017.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AUTORITÀ ADITA” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]TAR Lazio[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TERMINE DI ADESIONE “][vc_column_text]Il termine ultimo di adesione al ricorso è il 26 giugno 2018[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORSO E MODULISTICA” color=”vista_blue” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • RICORSO COLLETTIVO – EURO 200,00 (al raggiungimento di almeno 10 ricorrenti)
  • RICORSO INDIVIDUALE – EURO 1.500,00 (oltre contributo)

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