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Medicina – Mancata conferma d’interesse/ esaurimento posti sedi prescelte

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Medicina – Mancata conferma d’interesse /esaurimento posti sedi prescelte

Ricorso avverso l’esclusione dalla graduatoria unica nazionale in Medicina e Chirurgia a.a. 2017/2018 per la mancata conferma dell’interesse all’immatricolazione.

Oltre alla previsione di un obbligo così stringente imposto a tutti  i candidati che hanno partecipato al test di ammissione a Medicina, negli ultimi giorni, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni da parte di alcuni candidati che hanno denunciato una diversa illegittimità.

Ed invero, nel momento in cui il candidato effettua l’accesso alla propria area riservata del portale Universitaly per confermare l’interesse a permanere in graduatoria, il portale non consente di manifestare la predetta conferma in quanto “le scelte indicate dal candidato hanno esaurito i posti disponibili”, come da schermata riportata a fianco.

In tal modo i candidati che, al momento della predisposizione della domanda di partecipazione al test di ammissione a Medicina, hanno indicato “poche” scelte, si trovano oggi esclusi dalla graduatoria.

La scelta operata dal Miur si appalesa dunque illegittima in quanto, non tenendo conto dei posti lasciati vacanti dagli extra comunitari, preclude al candidato di permanere in graduatoria ed eventualmente  di accedere al corso di laurea nella sede scelta, a seguito di scorrimenti.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”TIPOLOGIA DI RICORRENTE” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

Possono aderire al Ricorso tutti coloro che non sono riusciti a confermare l’interesse all’immatricolazione, risultando rinunciatari e pertanto decaduti dalla graduatoria, o in quanto “le scelte indicate dal candidato hanno esaurito i posti disponibili”.

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NEWS: il TAR riammette il candidato che non aveva confermato l’interesse
(clicca qui per leggere la notizia)

  • Il T.A.R. Lazio ha affermato che “la concessione di soli quattro giorni per comunicare l’opzione di “interesse all’immatricolazione” pur se comprensibile ai fini organizzativi[……]non poteva razionalmente non essere accompagnata dalla previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di “forza maggiore” che avevano impedito loro, comunque meritevoli per aver superato la prova selettiva, di accedere alle modalità informatiche di comunicazione. La previsione di uno spazio temporale limitato per esprimere un’opzione irreversibile(prevedendo in caso di mancata conferma la “rinuncia all’immatricolazione”), senza consentire meccanismi di rimedio agli interessati, appare iniziativa irrazionale e sproporzionata.(Cfr.,Tar Lazio, sez.III, sent. n.1781/2014)
  • Sul punto si è pronunciato anche il Tar per la Lombardia affermando che “una procedura amministrativa (a maggior ragione se riguardante una generalità di soggetti che entrano per la prima volta in contatto con una determinata istituzione) deve essere non solo funzionale alle esigenze degli uffici ma anche semplice, economica e non ridondante negli adempimenti”. “L’allegato 2 punto 3 del decreto ministeriale 28 giugno 2012 (Modalità e contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale a.a. 2012-2013)afferma espressamente che la mancata  dichiarazione all’immatricolazione costituisce rinuncia all’immatricolazione stessa; tuttavia, la sequenza temporale dei vari adempimenti è idonea a determinare un errore scusabile[…] il riconoscimento dell’errore scusabile impone la rimessione in termini del candidato per consentire allo stesso di accedere all’immatricolazione;(Cfr.,Tar Lombardia, sez. II, sent. n. 787/2013);
  • Su un caso analogo si è espresso il TAR per il Friuli Venezia Giulia; oggetto del ricorso

 l’annullamento della domanda di partecipazione al concorso ordinario personale docente 2016/2018 inizialmente regolarmente accettata e riconosciuta dalla piattaforma informatica predisposta dal Ministero e successivamente, a causa di un mal funzionamento della stessa, il candidato si è trovato nell’impossibilità di accedere alla suddetta piattaforma per completare la procedura di iscrizione, venendo così escluso dai partecipanti al concorso. Il Collegio, conformandosi alla pronuncia di un diverso TAR, su fattispecie analoga  ritiene, invero, che, anche nel caso oggetto di scrutinio, emerge “la manifesta irragionevolezza, ingiustizia ed irrazionalità di un sistema di presentazione delle domande di partecipazione ad un concorso che, a causa di meri malfunzionamenti tecnici, giunga ad esercitare impersonalmente attività amministrativa sostanziale, disponendo esclusioni de facto riconducibili a mere anomalie informatiche” (Tar Puglia nn. 892-768/2016).L’esclusione del ricorrente per detta motivazione, aggiunge, “stride con il principio fondamentale secondo il quale l’utilizzo dello strumento informatico e dei mezzi di comunicazione telematica debbono necessariamente essere considerati serventi all’attività amministrativa e non sostitutivi della stessa.”(Cfr. TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. n. 565/2016)

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Reinserimento in graduatoria del candidato illegittimamente escluso

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Dalla mancata conferma dell’interesse all’immatricolazione tramite l’area riservata del sito http//accesso programmato.miur.it

Il ricorso è proponibile entro 60 giorni dalla mancata conferma di interesse.

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  • Collettivo

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