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Ricorso per assegnazione temporanea militari

[vc_column][/vc_column][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”ASSEGNAZIONE TEMPORANEA MILITARI” color=”sky” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

L’articolo 42bis del dlgs 151/2001 prevede la possibilità per tutti i dipendenti pubblici, compresi gli appartenti alle forze Armate ad ordinamento civile e militare, che siano genitori di un minore di età non superiore a 3 anni, di richiedere un trasferimento temporaneo presso il luogo di residenza del nucleo famigliare per un periodo fino a 3 anni.
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La norma in particolare, come modificata dalla legge n.124 del 2015 dispone che: “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda e limitato ai casi o esigenze eccezionali”.

 

La predetta disposizione rientra tra le norme dettate a tutela dei valori costituzionalmente garantiti inerenti la famiglia e, in particolare, la cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa, garantiti dagli art. 29, 30, 31 e 37 Cost, i quali nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti – come appunto l’art. 42 bis d.lgs. n. 151 del 2001 – a rendere effettivo l’esercizio di tale attività.

La norma si applica anche al personale militare cosi come ribadito dai Giudici Amministrativi condiverse sentenze recentissime che hanno affermato  “in linea generale deve osservarsi che il t.u. n. 151 del 2001 (…)non contiene alcuna limitazione soggettiva capace di escludere dal suo ambito applicativo gli appartenenti alle Forze armate e di Polizia, anzi, dall’esame degli artt. 9 e 10 si desume che esso potesse trovare integrale applicazione a tali categorie di personale; si tenga poi presente che l’art. 10 cit. è stato riassettato all’interno del codice (sub art. 1494), con sua contestuale abrogazione, per cui risulta ancor più evidente l’applicazione della specifica normativa al personale militare”.

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I requisiti per avanzare la richiesta sono i seguenti:
  • essere dipendente di una pubblica Amministrazione, anche militare o di polizia;
  • provare che l’altro genitore è impegnato in una attività lavorativa stabile presso una provincia o una regione diversa da quella in cui è impiegato il richiedente;
  • essere genitore di un figlio di età non superiore ai 3 anni.
l’Amministrazione cui si presenta la richiesta deve fornire un riscontro entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione.

Dalla lettura della disposizione appare evidente che un provvedimento di diniego alla richiesta di assegnazione temporanea, che sia immotivato o che non rientri nei “casi eccezionali” è assolutamente illegittimo.

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”GIURISPRUDENZA” color=”orange” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]Come ribadito dalla giurisprudenza il provvedimento di diniego non può neanche essere motivato con argomentazioni di carattere generale riguardante l’organizzazione dell’amministrazione: “Rilevato che sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa in quanto le ragioni ostative indicate dall’amministrazione (…) concernono esigenze organizzative di carattere generale, mentre l’articolo 42 bis del decreto legislativo 151 del 2001 come modificato dall’articolo 14, comma 7°, della legge 7 agosto 2015 n. 124 prevede che il dissenso sia motivato limitatamente a casi o esigenze eccezionali che non sono evidenziate nel provvedimento impugnato. Considerato che sussiste un pregiudizio grave irreparabile tenuto conto dell’età del minore” [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Il nostro staff è pronto a fornire la necessaria assistenza, nei casi di provvedimento di diniego, per esperire il ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento o entro 120 per procedere al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. [/vc_column_text][vc_message]

Per ulteriori informazioni, contattaci telefonicamente al numero 0917794561 o invia una mail al nostro indirizzo info@leonefell.com

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