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Stabilizzazione precari – Impiego pubblico

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Novità importanti per la Stabilizzazione dei precari! 

L’amministrazione è obbligata ad attivare le procedure selettive per la stabilizzazione dei precari, rispondendo alle istanze formulate dai dipendenti stessi, con un provvedimento espresso entro 60 giorni. I giudici del Tar Lazio hanno di recente accolto i ricorsi di alcuni precari, disponendo l’obbligo per la pubblica amministrazione di dar seguito alle istanze e avviare l’iter per la stabilizzazione. Clicca qui se vuoi saperne di più

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Sulla scorta dei principi introdotti con l’accordo quadro approvato con la direttiva comunitaria 1999/70/CE, sono previsti dei limiti di carattere temporale alla contrattazione a tempo determinato.

Qualora si eccedano le 36 mensilità di servizio, anche non continuative, presso lo stesso datore di lavoro, o il contratto a tempo determinato venga prorogato 6 volte, il lavoratore privato ha il diritto alla conversione automatica del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato;

Per i dipendenti pubblici, però, l’art. 36, comma 5, del d.lgs. 165/2001, impedisce espressamente la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato. Tale limite è generato dalla previsione di cui all’articolo 97 Cost. ai sensi del quale per l’accesso al pubblico impiego è necessario il superamento di un concorso pubblico.

La giurisprudenza della CGUE e della Cassazione hanno individuato una forma di tutela alternativa, il cd. “DANNO COMUNITARIO”: un risarcimento economico da quantificare tra il minimo edittale di 2,5 mensilità ed il massimo di 12 mensilità; tali limiti edittali potrebbero a breve essere aumentati, fino a 4 volte, stante l’imminenza di una nuova pronuncia della CGUE, la quale ha già sottolineato, seppur non ancora con sentenza, l’inadeguatezza del risarcimento individuato dalla Corte di Cassazione.

Oltre al risarcimento del danno comunitario come sopra quantificato, sarà possibile procedere per ottenere una serie di emolumenti accessori quali le differenze retributiva, la mancata applicazione degli scatti stipendiali, il mancato godimento delle ferie retribuite. Per la quantificazione esatta del risarcimento che potrà essere richiesto da ciascun lavoratore ci avvarremo di un consulente del lavoro, così da corredare il ricorso con una consulenza tecnica di parte.

Qualora il precario abbia precedentemente superato un concorso pubblico per il medesimo profilo professionale sarà possibile chiederne la stabilizzazione, occorre però una previa verifica caso per caso della sussistenza degli elementi necessari (identità del profilo professionale, canale attraverso il quale è intervenuta l’assunzione a tempo determinato, tipologia di concorso espletato, posizionamento in graduatoria…).

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Lavoratore subordinato con uno o più contratti flessibili presso il medesimo datore di lavoro pubblico, il cui rapporto lavorativo abbia ecceduto i limiti sopra descritti.

Per quanto riguarda i dipendenti del comparto sanità che svolgano professioni mediche, tecnico-professionale o infermieristiche sarà possibile agire anche qualora i 36 mesi siano stati maturati alle dipendenze di amministrazioni differenti.

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  • D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
  • D.lgs. 368/2003 e ss.mm.ii;
  • direttiva comunitaria 1999/70/CE

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  • CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 ottobre 2017, n. 25675
  • CORTE DI CASSAZIONE – sentenza 03 luglio 2017, n. 16336

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Contratti di lavoro che attestino il superamento del limite dei 36 mesi e/o una proroga del rapporto successiva alla quinta.

Eventuale – Bando di concorso e relativa graduatoria

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Con il ricorso si chiederà, laddove possibile, la stabilizzazione.
In ogni caso verrà richiesta la corresponsione del risarcimento del cd. “danno comunitario” e il risarcimento delle ulteriori somme che saranno individuate dal consulente del lavoro.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AUTORITÀ ADITA” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

L’azione viene incardinata innanzi al Giudice del Lavoro. La competenza territoriale dipende dal luogo in cui è sorto il rapporto di lavoro.

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    • Individuale –> Risarcimento
    • Individuale –> Stabilizzazione e risarcimento;
    • Collettivo –> Risarcimento
    • Collettivo –> Stabilizzazione e risarcimento.

    NB: per la presentazione di un ricorso collettivo sarà necessario che i lavoratori prestino servizio alle dipendenze della medesima amministrazione.

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CLICCA QUI PER SCARICARE I MODULI DI ADESIONE AL RICORSO

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