Cerca

Ricorso DSGA, c’è tempo fino al 15 luglio per aderire e ottenere l’ammissione alla prova scritta

Pubblicati gli esiti delle prove preselettive del concorso per DSGA, quello che salta subito agli occhi è il notevole divario di punteggio minimo per l’ammissione alla prova scritta tra una regione e l’altra. Nel Lazio, ad esempio, il punteggio minimo di ammissione è stato di 83, in Sicilia addirittura 93. A fronte della medesima prova un candidato che ha preso 92 se avesse partecipato in Sicilia sarebbe stato escluso, mentre avrebbe ottenuto l’ammissione praticamente in tutte le restanti regioni d’Italia.

L’art. 12 comma 6 del Bando di concorso  prevede che sono ammessi, alla fase successiva (prova scritta), un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascuna regione. Sono, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito, nella prova preselettiva, un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile.

Tale criterio di valutazione ha ristretto in modo eccessivo la selezione, escludendo i candidati che hanno ottenuto almeno 60 punti su 100, con un bagaglio culturale sufficiente e idoneo per affrontare il prosieguo del concorso.

Secondo il nostro staff legale, le “soglie variabili”, condizionate dalla diversa affluenza degli aspiranti nei singoli territori, costituiscono un disincentivo allo studio ed alla formazione professionale, in aperta violazione degli artt. 33 e 34 Costituzione.

Viene di fatto impedita la partecipazione al concorso ad alcuni candidati, a parità di condizioni (stesso punteggio ottenuto alla preselettiva) solo per “fattori casuali ed aleatori”, legati al numero di posti disponibili nella singola Regione e al numero di concorrenti, fattori non ponderabili ex ante.

Per tale ragione, secondo il nostro staff legale ha diritto ad essere ammesso alla successiva prova scritta chiunque abbia ottenuto un punteggio di almeno 60/100, ovvero 6/10. Come abbiamo già dimostrato in procedure simili, è illegittima la doppia soglia di idoneità: oltre al raggiungimento della sufficienza, è previsto dal bando l’ammissione alla prova scritta di un numero di candidati triplo rispetto ai posti disponibili e non di tutti i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 60/100.

Possono inoltre partecipare tutti coloro che abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore all’ultimo ammesso in una regione differente dalla propriae che proprio in virtù del proprio punteggio sarebbe dunque rientrato e chiunque sia stato escluso poiché nella propria regione non rientra nella soglia pari a 3 volte anziché 4 dei posti banditi. La soglia pari a 3 volte il numero dei posti è illegittima. Il bando prevedeva che la prova preselettiva si sarebbe svolta solo se il numero dei candidati partecipanti nella regione avesse superato le 4 volte il numero dei posti banditi. Illegittimo, allora, che solo perché si sono presentati più candidati e si sia attivata la preselettiva la si usi come ulteriore metodo di selezione ammettendo, in questa fase, solo sino a 3 volte il numero dei posti banditi.

Per maggiori info e per aderire al ricorso clicca qui

newsletter

Vuoi ricevere le notizie direttamente nella tua mail? Clicca qui e iscriviti alla newsletter

08/07/2019

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!