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Concorsi, la Riforma Brunetta in pillole

riforma brunettaSi è abbattuta come un fulmine a ciel sereno la riforma dei concorsi pubblici che, sulla carta, avrebbe dovuto dare il via a una nuova fase di accesso alla Pubblica amministrazione, ma che nei fatti sta impedendo la partecipazione a migliaia di giovani.

Partiamo subito dicendo che la Riforma Brunetta ha eliminato le preselettive, ridotto il numero di prove e, soprattutto, ha anticipato la valutazione dei titoli come scrematura per accedere alle prove successive.

Sostituire la prova preselettiva a crocette con una valutazione dei titoli avrà come effetto quello di restringere la platea dei candidati da ammettere alle prove scritte e orali (uniche prove in grado di accertare, in modo oggettivo, il merito del candidato).

Riforma strutturale o emergenziale?

A ben vedere, la riforma contiene sia delle previsioni emergenziali, quindi valide ed efficaci fino al perdurare dell’emergenza epidemiologica, sia delle regole strutturali che saranno invece applicate ai concorsi pubblici futuri.

In pratica, il Governo ha sfruttato lo strumento emergenziale del decreto legge per compiere, nella realtà dei fatti, un’azione la cui durata e i cui effetti si avranno anche al termine della pandemia e dell’emergenza. Una riforma dei concorsi pubblici in piena regola, senza però passare dal lungo e tradizionale iter legislativo.

Nelle prossime righe vi racconteremo quali misure saranno strutturali e quali, invece, troveremo certamente nei bandi post emergenza.

Prima di iniziare, vogliamo rassicurare i nostri lettori che la riforma, seppur contenuta in una legge dello Stato, può ancora essere soggetta a modifica.

Ed è questo il senso della nostra campagna #primailmerito.

Il testo, infatti, approderà prossimamente in commissione Affari istituzionali in Senato per essere discusso. Il nostro Studio legale, da anni impegnato nella lotta contro le storture nei concorsi pubblici, ha deciso di scendere in campo per contestare la Riforma e chiedere al Parlamento di apportare alcune sostanziali modifiche al testo, al fine di rendere le procedure rapide, ma soprattutto meritocratiche.

Procediamo per gradi: vediamo innanzitutto cosa prevede la riforma Brunetta.

Regole strutturali per i nuovi concorsi

nuovi concorsiL’art. 10, comma 1, stabilisce le regole strutturali che le Amministrazioni pubbliche dovranno tenere in considerazione per la stesura dei prossimi bandi di concorso.

La finalità dell’articolato è chiara: «Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:

a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;

b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

c) una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti al fine – analogamente alla prova preselettiva spesso prevista sinoradell’ammissione alle successive fasi concorsuali. I titoli, inclusi i titoli di servizio, e l’eventuale esperienza professionale possono concorrere alla formazione del punteggio finale».

La riforma, all’art. 10 comma 2, interviene invece nell’organizzazione del concorso, attraverso la possibilità di svolgere le prove presso sedi decentrate: «Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall’articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti».

Quelle descritte sopra sono le regole che le Amministrazioni pubbliche dovranno rispettare nella redazione di prossimi bandi di concorso.

Concorsi già banditi e regole per i nuovi concorsi pubblicati durante lo stato di emergenza

concorsi banditi

Veniamo adesso ai concorsi già banditi. La riforma Brunetta ha stabilito regole provvisorie, i cui effetti svaniranno al termine dello stato di emergenza.

Per una migliore comprensione delle nuove regole, dobbiamo distinguere i concorsi che hanno già svolto delle attività concorsuali (ad esempio il «Concorso Mibact per 1052 unità» che ha già svolto la preselettiva a risposta multipla) e i concorsi, banditi e non, che invece non hanno espletato nessuna attività concorsuale.

Il comma 3 dell’art. 10 prevede che «Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto le Amministrazioni di cui comma 1 prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attività, l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali (cioè la prova orale in video conferenza) di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure (utilizzo di  sedi decentrate) di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

Le medesime Amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione dei titoli (ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali) di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché’, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.

Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).

Concorsi a tempo determinato

concorsi a tempo determinatoPer i concorsi a tempo determinato, la Riforma Brunetta, in sintesi, concede la possibilità di utilizzare una fase preliminare volta alla valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con esclusione della prova orale (art. 10, comma 4).

Le criticità della riforma

Prima fra tutte il limite di non riuscire a trovare il giusto punto di equilibrio tra il principio del pubblico concorso e l’interesse a consolidare pregresse esperienze lavorative, spostando tutto il piatto della bilancia dalla parte delle esigenze di colmare i vuoti arrecati dalla carenza di personale, comportando un vantaggio competitivo ingiustificato in favore di chi ha già maturato il titolo o l’esperienza richiesta dal bando.

Inoltre, va segnalato che tutta la riforma si pone in contrasto anche con la direttiva 4 del 24 aprile 2018 emanata dal Ministero per la Semplificazione e la pubblica amministrazione la quale, in tema di preselezione, prevede che «Va segnalata l’importanza di questa fase, nella quale viene fatta la parte più grande della selezione, in quanto è esclusa la grande maggioranza dei candidati. La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l’obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione”.

Il nostro obiettivo è appunto ristabilire la meritocrazia nei concorsi pubblici, permettendo parità di accesso alle prove e l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo per la valutazione dei titoli.

Prima il merito, appunto, tutto il resto dopo!

Se desideri sottoporci la tua idea di modifica, invia una mail a [email protected] e saremo lieti di inserire ogni contributo nella nostra proposta di modifica.

15/04/2021

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