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RECLAMO MOBILITA’ – Reclamo avverso le illegittimità sulla MOBILITA’ 2017/2018

RECLAMO MOBILITA’ – Reclamo avverso le illegittimità sulla MOBILITA’ 2017/2018

Mobilità e trasferimenti 01-2Come già annunciato dagli avvocati Leone-Fell-Saia del nostro Studio Legale Leone-Fell & Associati, da sempre al fianco dei docenti, anche per questa mobilità 2017/2018 si prospettano diverse illegittimità che investiranno moltissimi docenti.

Già a partire da ieri, giorno 11 maggio, il Ministero ha inviato, tramite email all’indirizzo istituzionale dei docenti, la “Notifica di convalida della domanda”, nella quale allega la domanda di mobilità 2017/2018 convalidata dall’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza, con l’attribuzione del punteggio riconosciuto per titoli di merito, di servizio e familiari, nonché con il riconoscimento o meno di determinate precedenze/preferenze spettanti.

Molti docenti, purtroppo, troveranno l’amara sorpresa di non vedersi riconosciuto nelle domande convalidate, il servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie, né tantomeno, in sede di mobilità interprovinciale, la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92.

Per tale motivo, gli avvocati Leone-Fell-Saia hanno predisposto dei modelli di RECLAMO, che metteranno a disposizione dei docenti che ne faranno richiesta tramite la mail [email protected], da inviare all’Ufficio Scolastico Provinciale di competenza, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento dell’email di “Notifica di convalida della domanda”.

MANCATA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRE-RUOLO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE

Anche quest’anno ai fini della valutazione del punteggio in sede di mobilità, il pre-ruolo nelle scuole paritarie non è stato riconosciuto nella domanda convalidata.

Più precisamente, la tabella di valutazione dei titoli allegata al n. 2 al CCNI 2017/2018 (TABELLA A) – Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d’ufficio del personale docente ed educativo), con riferimento specifico alla valutazione dell’ANZIANITA’ DI SERVIZIO (Tabella A1, lettera B) e NOTE COMUNI), ha stabilito l’attribuzione di 6 punti per la mobilità volontaria e di 3 punti per la mobilità d’ufficio, limitatamente al servizio prestato nelle scuole statali, parificate o pareggiate, così escludendo il servizio prestato nelle scuole paritarie.

A tal proposito, il Consiglio di Stato ha accolto recentemente l’appello cautelare dei nostri ricorrenti, quali docenti che avevano prestato il servizio pre-ruolo nelle scuole paritarie, ritenendo fondata la censura lamentata dai nostri legali in ordine alla violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del D.M. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento alle tabelle di valutazione di cui all’O.M. 241/2016 (così anche dall’O.M. 221/2017), laddove, nel disciplinare la procedura di mobilità del personale docente, era stata prevista l’attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie.

Per partecipare al ricorso scarica qui la modulistica 

MANCATO RICONOSCIMENTO DELLA PRECEDENZA EX ART 33 L. 104/92 PER LA MOBILITA’ INTERPROVINCIALE

Anche in questo caso, la disciplina regolamentare della mobilità 2017/2018 continua a violare la previsione legislativa di cui all’art.33 della Legge 104/92 per la mobilità interprovinciale, realizzando così una ulteriore e palese disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, invece, partecipano alla mobilità interprovinciale.

Più in particolare, l’art. 13 del C.C.N.I, ha illegittimamente riconosciuto ai soli docenti interessati alla fase provinciale della mobilità la possibilità di esprimere la precedenza spettante ai figli che assistono un genitore disabile in situazione di gravità ai sensi dei commi 5 e 7, dell’art. 33, della Legge n. 104/92.

Tale precedenza consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile.

Indipendentemente dalla fase di mobilità, l’art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.

Pertanto, la distinzione operata non trova alcun fondamento all’interno del quadro normativo di riferimento, né all’interno del T.U. in materia scolastica (D.Lgs. 297/1994), che espressamente all’art. 601 riconosce tale precedenza in sede di nomina in ruolo oltre che in sede di mobilità, né all’interno della stessa Legge 107/2015, laddove non si rinviene alcuna disposizione che statuisca diversamente, ovvero che statuisca in senso contrario rispetto alla precedenza riconosciuta.

Quanto previsto dall’O.M 221/2017e dal CCNI 2017/2018 è affetto, infatti, da illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché ha posto su due piani differenti i docenti interessati dalle predette fasi di mobilità, senza che tale opzione sia giustificata dal quadro normativo di riferimento, né da ragioni oggettive che siano in grado di fondare tale distinzione.

Il Consiglio di Stato ha già accolto, lo scorso mese di marzo, l’appello cautelare promosso dal nostro Studio Legale, ritenendo fondata la censura con cui i nostri legali hanno lamentato la violazione dell’art.33 della legge n.104 del 1992 da parte dell’O.M. 241/2016, nella parte in cui ha realizzato una disparità di trattamento tra docenti che hanno partecipano alla fase A della mobilità provinciale e docenti che, come i nostri ricorrenti, hanno partecipato alla fase C della mobilità interprovinciale.

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Per qualsiasi informazione invia una mail al nostro indirizzo [email protected] o compila il nostro form “Raccontaci il tuo caso”.

Approfondimento a cura dell’Avv. Maria Saia

Avv. Maria Gabriella Saia

Ti ricordiamo che potrai visualizzare tutte le news relative al ricorso sulla mobilità docenti 2017/2018 sul nostro gruppo Facebook “Ricorso mobilità CCNI 2017/2018” 

11/04/2022

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