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Compravendita internazionale di beni mobili: precisazioni sulla giurisdizione, il foro competente e le azioni esperibili

(Da NORMA.DBI.IT)

La Cassazione, in materia di compravendita internazionale di beni mobili, chiarisce cosa debba intendersi per luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio e quali sono le azioni esperibili dinanzi al foro speciale contemplato dall’ art. 5, n. 1, reg. CE 44/2001.

10988486_1533178570280722_3050298689602970366_nCon la pronuncia del 7 novembre 2015 n. 24244 (clicca qui per leggere la sentenza), le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno ribadito il costante orientamento giurisprudenziale ad avviso del quale in materia di compravendita internazionale di beni mobili, per luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio, e segnatamente per luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto – luogo davanti alla cui autorità giudiziaria la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, ex art. 5, n. 1, Reg. CE n. 44/2001 – deve intendersi il luogo dove va eseguita la prestazione che, in base a criteri economici, può ritenersi principale, tale insomma, da caratterizzare l’intero rapporto, con la precisazione:
a) che il foro così individuato opera qualunque sia l’oggetto della domanda, ivi compreso, dunque, il caso in cui si faccia giudizialmente valere l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria di pagamento del prezzo;
b) che per luogo di consegna deve intendersi quello in cui questa è stata effettuata, con effetto liberatorio per il venditore, oppure, ove la consegna non sia ancora avvenuta, il luogo stabilito dalle parti;
c) che, in mancanza di previsione contrattuale, luogo di consegna è il luogo di recapito finale della merce, quello cioè in cui i beni compravenduti entrano nella disponibilità materiale, e non solo giuridica dell’acquirente.
E tanto sull’abbrivio del rilievo che l’art. 5 del Regolamento CE n. 44/2001, nel confermare il criterio di individuazione del giudice competente, stabilito dall’art. 5 della Convenzione di Bruxelles, prevale sulle disposizioni della Convenzione di Vienna, posto che l’art. 31 della stessa, con il riferimento alla consegna al vettore, detta una regula iuris idonea a disciplinare i rapporti obbligatori tra le parti in ordine ai tempi dell’adempimento, ma non ai fini del riparto di giurisdizione tra i giudici dei diversi Stati membri.
11075202_1546219838976595_1079310236409810291_nInoltre, puntualizza il Collegio, ai fini dell’individuazione del giudice avente giurisdizione nei confronti dello straniero nelle controversie relative a rapporti obbligatori, il foro speciale previsto dalla fonte comunitaria di cui all’art. 5, n. 1, Reg. CE n. 44/2001 è pacificamente applicabile non solo alle azioni volte alla realizzazione del vincolo contrattuale ma anche a quelle di nullità o annullabilità del negozio o di accertamento negativo dell’esistenza del vincolo, azioni in ordine alle quali, pertanto, la giurisdizione, ai sensi dell’art. 5, n. 1, del Regolamento CE n. 44/2001, spetta al giudice del luogo in cui dev’essere eseguita l’obbligazione caratterizzante il negozio.
Se è vero infatti che la norma sembra riferirsi alle sole azioni indirizzate all’adempimento, e non a quelle volte alla dissoluzione del vincolo, e che d’altra parte le disposizioni sulla competenza derogative del principio generale del foro del convenuto non possono essere interpretate in modo da conferire al regime derogatorio una portata che vada oltre i casi contemplati dalla Convenzione (in tal senso, con riferimento all’omologa Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, si è espressa la Corte Giust. CE con decisione del 27 ottobre 1998, C – 51/97), non può ignorarsi che anche le impugnative per invalidità, inefficacia, inesistenza del negozio, attengono alla “materia contrattuale”, in quanto postulano una originaria, effettiva o putativa, assunzione volontaria di un obbligo, del quale tendono in vario modo e con varie formule a conseguire la caducazione.

06/01/2016

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