Concorso Scuola: tanti gli esclusi dalla selezione. Ecco un approfondimento sulle illegittimità del bando e gli strumenti per essere ammessi.
Parte la Campagna #ioinsegno
Sono finalmente stati pubblicati i tanto attesi Bandi per il concorso a cattedre del 2016 per l’assegnazione di 63.712 posti, di cui 6.101 per il sostegno, 17.299 per la scuola primaria e 6.933 per la scuola dell’infanzia.
I Bandi sono destinati a tutti gli aspiranti docenti che siano in possesso di abilitazione, compresi i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno accademico 2001/2002.
Come anticipatovi ieri, però, alcune categorie di soggetti sono rimaste illegittimamente escluse.
Proprio per tutelare le succitate categorie, parte la campagna legale #ioinsegno che mette a disposizione di tutti gli aspiranti candidati notizie, approfondimenti e la modulistica per presentare ricorso ed essere ammessi alla selezione!
(clicca qui e scarica la modulistica )
In particolare, per ciò che riguarda i non ammessi, si fa riferimento a:
A) Docenti con 36 mesi di servizio se non in possesso di titolo di abilitazione (circa 60 mila!)
Il requisito minimo per partecipare al concorso è quello di possedere l’abilitazione. Tale criterio preclude la partecipazione all’ormai imminente concorso a numerosi aspiranti docenti, alcuni dei quali inseriti da parecchio tempo nel sistema scolastico, e che vedono, oggi, svanire le proprie ambizioni di ottenere quella cattedra per la quale hanno duramente lavorato.
È questo il caso dei docenti precari che, ad oggi, hanno conseguito 36 mesi di servizio, periodo cui, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE , dovrebbe far seguito un automatico riconoscimento dell’abilitazione alla professione. La sopracitata direttiva regola, infatti, il sistema generale delle professioni regolamentate nell’ambito dell’Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse, e definisce le qualifiche professionali come “le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza – di cui all’articolo 11, lettera a), punto i) – e/o un’esperienza professionale” e definisce, inoltre, la formazione regolamentata come “qualsiasi formazione specificamente orientata all’esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale”.
B) Laureati che non hanno avuto la possibilità di partecipare ad un percorso abilitativo.
Non potranno partecipare nemmeno molti giovani laureati che, conseguendo il proprio titolo dopo il 31 Agosto del 2014, non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l’abilitazione richiesta data la mancata predisposizione dei percorsi abilitativi previsti dal nostro ordinamento. Per loro, alla luce dei nuovi bandi ed alla luce della L. 107, il prossimo treno non passerà prima di altri tre anni (il prossimo concorso a cattedre, infatti, dovrebbe vedere la luce nel 2019) ed è sicuramente illogico ed irrazionale un sistema in cui le più rosee previsioni parlano di un periodo minimo di 5 anni tra il conseguimento del titolo di laurea e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.
Alla stesso modo, non potranno partecipare i laureati per i quali non è stato previsto alcun percorso abilitativo. Questo vuoto ha determinato la situazione paradossale secondo la quale vi sono posti messi a concorso per classi concorsuali per i quali non vi sono laureati abilitati.
C) Personale docente educativo già assunto a tempo indeterminato (vedasi L. 107, art 1 comma 110).
Non potranno partecipare alle prove nemmeno coloro che insegnanti lo sono già, ma che aspirano a cambiare la propria materia di competenza o il grado della propria scuola. Tale preclusione non sembra assistita da una logica stringente, in quanto tali docenti posseggono tutti i requisiti per la partecipazione al concorso e, ciononostante, non potranno prendervi parte. Va sottolineato che, però, la stessa limitazione non è prevista per coloro che siano docenti all’estero e che, avendo ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo professionale con quelli richiesti dal nostro ordinamento, volessero provare ad ottenere una cattedra in Italia. Inoltre, in maniera assolutamente incongrua, però, a questi stessi soggetti era stato consentito di partecipare ai Tirocini Formativi Abilitativi banditi dal MIUR sia nel 2012 che nel 2014.
D) Coloro i quali, pur avendo conseguito l’abilitazione in uno dei paesi europei, non hanno avuto riconosciuto dal Miur l’equipollenza del titolo.
Rimarranno esclusi anche gli aspiranti docenti che abbiano conseguito il proprio titolo abilitante all’estero ma che non hanno ottenuto il riconoscimento del proprio titolo professionale per l’insegnamento in Italia a causa dell’eccessiva rigidità delle procedure di riconoscimento poste in essere dal MIUR. Eccessiva rigidità che è stata sottolineata anche dall’Unione Europea, la quale, a fronte dei soli 295 riconoscimenti intervenuti nel triennio 2011-2013, ha avviato una formale apertura di infrazione al fine di far riesaminare la procedura di selezione dell’Italia.
E) Gli Abilitandi (insegnanti per il sostegno, di canto, di strumenti musicali ecc).
Inoltre non è prevista alcuna riserva circa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso per gli aspiranti docenti che sono in procinto di conseguire l’abilitazione. Parliamo, in particolare, dei docenti che stanno concludendo il proprio percorso abilitativo, le cui prove finali dovrebbero espletarsi prima rispetto alle prove scritte del concorso a cattedre, ma non entro il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione. Il caso più eclatante, di sicuro, riguarda i docenti abilitandi per il sostegno: si tratta di circa 5.000 docenti che vedranno concludere il proprio percorso abilitante nel mese di Aprile. I docenti per il sostegno, però, non sono gli unici in questa condizione: difatti, a causa di disservizi ed inefficenze poste in essere da alcuni atenei, sono molti i docenti che non hanno ancora potuto concludere il percorso relativo al II ciclo del TFA e che dovrebbero, a breve, porre fine al proprio percorso abilitativo.
F) Iscritti alla III fascia graduatoria d’istituto.
Nel calderone degli esclusi troviamo anche tutti i docenti che sono inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, i quali pur essendo in possesso di vari titoli d’idoneità all’insegnamento e svolgendo di fatto, con riferimento a supplenze di breve periodo, mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo, non avranno la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso.
G) Classi di concorso senza abilitati
Altra posizione delicata è quella relativa agli aspiranti per le classi di concorso di nuova creazione per le quali già il Consiglio superiore della Pubblica Amministrazione nel parere del 28 gennaio scorso ha sottolineato la opportunità, vista la mancanza di docenti abilitati nelle classi sopra indicate, di consentire la partecipazione “per i precari aventi i medesimi requisiti dei docenti di ruolo e che possono transitare in opzione su tali insegnamenti e che tali requisiti vengano enunciati chiaramente nel bando”. Circostanza che non si è verificata. Quindi vi sono classi di concorso alle quali allo stato nessuno può partecipare.
Pertanto i soggetti in possesso di diplomi conseguiti a seguito di un percorso di sperimentazione, come ad esempio quelle linguistiche, che però non risultano equiparati ai titoli abilitativi non potranno partecipare al concorso.
L’unica soluzione percorribile è presentare immediatamente Ricorso presso il Tar competente. Così facendo si potrà ottenere un provvedimento giurisdizionale che consentirà la presentazione della domanda e l’accesso alla selezione.
16/03/2023