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Bando Scuola: focus sulle esclusioni e su come essere ammessi al Concorso

insegnanti

Concorso Scuola: tanti gli esclusi dalla selezione. Ecco un approfondimento sulle illegittimità del bando e gli strumenti per essere ammessi.
Parte la Campagna #ioinsegno

Sono finalmente stati pubblicati i tanto attesi Bandi per il concorso a cattedre del 2016 per l’assegnazione di 63.712 posti, di cui 6.101 per il sostegno, 17.299 per la scuola primaria e 6.933 per la scuola dell’infanzia.

I Bandi sono destinati a tutti gli aspiranti docenti che siano in possesso di abilitazione, compresi i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’anno accademico 2001/2002.

Come anticipatovi ieri, però, alcune categorie di soggetti sono rimaste illegittimamente escluse.

Proprio per tutelare le succitate categorie, parte la campagna legale #ioinsegno che mette a disposizione di tutti gli aspiranti candidati notizie, approfondimenti e la modulistica per presentare ricorso ed essere ammessi alla selezione!
(clicca qui e scarica la modulistica ) bannerscuoladef

In particolare, per ciò che riguarda i non ammessi, si fa riferimento a:

A) Docenti con 36 mesi di servizio se non in possesso di titolo di abilitazione (circa 60 mila!)

Il requisito minimo per partecipare al concorso è quello di possedere l’abilitazione. Tale criterio preclude la partecipazione all’ormai imminente concorso a numerosi aspiranti docenti, alcuni dei quali inseriti da parecchio tempo nel sistema scolastico, e che vedono, oggi, svanire le proprie ambizioni di ottenere quella cattedra per la quale hanno duramente lavorato.

È questo il caso dei docenti precari che, ad oggi, hanno conseguito 36 mesi di servizio, periodo cui, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/36/CE , dovrebbe far seguito un automatico riconoscimento dell’abilitazione alla professione. La sopracitata direttiva regola, infatti, il sistema generale delle professioni regolamentate nell’ambito dell’Unione Europea e dei titoli di accesso alle stesse, e definisce le qualifiche professionali come “le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza – di cui all’articolo 11, lettera a), punto i) – e/o un’esperienza professionale” e definisce, inoltre, la formazione regolamentata come “qualsiasi formazione specificamente orientata all’esercizio di una professione determinata e consistente in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale”.

Concorso-ScuolaB) Laureati che non hanno avuto la possibilità di partecipare ad un percorso abilitativo.

Non potranno partecipare nemmeno molti giovani laureati che, conseguendo il proprio titolo dopo il 31 Agosto del 2014, non hanno avuto alcuna possibilità di conseguire l’abilitazione richiesta data la mancata predisposizione dei percorsi abilitativi previsti dal nostro ordinamento. Per loro, alla luce dei nuovi bandi ed alla luce della L. 107, il prossimo treno non passerà prima di altri tre anni (il prossimo concorso a cattedre, infatti, dovrebbe vedere la luce nel 2019) ed è sicuramente illogico ed irrazionale un sistema in cui le più rosee previsioni parlano di un periodo minimo di 5 anni tra il conseguimento del titolo di laurea e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Alla stesso modo, non potranno partecipare i laureati per i quali non è stato previsto alcun percorso abilitativo. Questo vuoto ha determinato la situazione paradossale secondo la quale vi sono posti messi a concorso per classi concorsuali per i quali non vi sono laureati abilitati.

C) Personale docente educativo già assunto a tempo indeterminato (vedasi L. 107, art 1 comma 110).

Non potranno partecipare alle prove nemmeno coloro che insegnanti lo sono già, ma che aspirano a cambiare la propria materia di competenza o il grado della propria scuola. Tale preclusione non sembra assistita da una logica stringente, in quanto tali docenti posseggono tutti i requisiti per la partecipazione al concorso e, ciononostante, non potranno prendervi parte. Va sottolineato che, però, la stessa limitazione non è prevista per coloro che siano docenti all’estero e che, avendo ottenuto il riconoscimento dell’equipollenza del proprio titolo professionale con quelli richiesti dal nostro ordinamento, volessero provare ad ottenere una cattedra in Italia. Inoltre, in maniera assolutamente incongrua, però, a questi stessi soggetti era stato consentito di partecipare ai Tirocini Formativi Abilitativi banditi dal MIUR sia nel 2012 che nel 2014.

D) Coloro i quali, pur avendo conseguito l’abilitazione in uno dei paesi europei, non hanno avuto riconosciuto dal Miur l’equipollenza del titolo.

Rimarranno esclusi anche gli aspiranti docenti che abbiano conseguito il proprio titolo abilitante all’estero ma che non hanno ottenuto il riconoscimento del proprio titolo professionale per l’insegnamento in Italia a causa dell’eccessiva rigidità delle procedure di riconoscimento poste in essere dal MIUR. Eccessiva rigidità che è stata sottolineata anche dall’Unione Europea, la quale, a fronte dei soli 295 riconoscimenti intervenuti nel triennio 2011-2013, ha avviato una formale apertura di infrazione al fine di far riesaminare la procedura di selezione dell’Italia.

E) Gli Abilitandi (insegnanti per il sostegno, di canto, di strumenti musicali ecc).

Inoltre non è prevista alcuna riserva circa la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso per gli aspiranti docenti che sono in procinto di conseguire l’abilitazione. Parliamo, in particolare, dei docenti che stanno concludendo il proprio percorso abilitativo, le cui prove finali dovrebbero espletarsi prima rispetto alle prove scritte del concorso a cattedre, ma non entro il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione. Il caso più eclatante, di sicuro, riguarda i docenti abilitandi per il sostegno: si tratta di circa 5.000 docenti che vedranno concludere il proprio percorso abilitante nel mese di Aprile. I docenti per il sostegno, però, non sono gli unici in questa condizione: difatti, a causa di disservizi ed inefficenze poste in essere da alcuni atenei, sono molti i docenti che non hanno ancora potuto concludere il percorso relativo al II ciclo del TFA e che dovrebbero, a breve, porre fine al proprio percorso abilitativo.

scuolaF) Iscritti alla III fascia graduatoria d’istituto.

Nel calderone degli esclusi troviamo anche tutti i docenti che sono inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto, i quali pur essendo in possesso di vari titoli d’idoneità all’insegnamento e svolgendo di fatto, con riferimento a supplenze di breve periodo, mansioni identiche a quelle svolte dai docenti di ruolo, non avranno la possibilità di presentare la domanda di partecipazione al concorso.

G) Classi di concorso senza abilitati

Altra posizione delicata è quella relativa agli aspiranti per le classi di concorso di nuova creazione per le quali già il Consiglio superiore della Pubblica Amministrazione nel parere del 28 gennaio scorso ha sottolineato la opportunità, vista la mancanza di docenti abilitati nelle classi sopra indicate, di consentire la partecipazione “per i precari aventi i medesimi requisiti dei docenti di ruolo e che possono transitare in opzione su tali insegnamenti e che tali requisiti vengano enunciati chiaramente nel bando”. Circostanza che non si è verificata. Quindi vi sono classi di concorso alle quali allo stato nessuno può partecipare.

H) I diplomati che hanno conseguito il titolo al termine di un percorso di sperimentazione.
Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, con parere reso il 28 gennaio 2016, al punto 9 ha sottolineato l’esigenza di chiarimenti circa l’equipollenza tra i diplomi magistrali ante 2001/2002 ed altri diplomi conseguiti al termine del percorso di sperimentazione. Nel bando, però, si parla genericamente di candidati in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001- 2002 “al termine di corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, aventi valore abilitante” e si escludono espressamente i candidati in possesso del diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 perché, secondo il MIUR il loro “piano di studio non prevede le materie caratterizzanti necessarie ai fini del riconoscimento del valore abilitante del titolo”. Ciò nonostante il Consiglio di Stato, con la pronuncia del 17 settembre 2014, n. 4723, ha riformato la sentenza del TAR Lazio che contestava la mancanza di efficacia abilitativa del titolo in esame, affermando che “la questione consistente in concreto nella utilità o meno del diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale ad indirizzo linguistico, ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e, quindi, dell’accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, il cui bando richiedeva, ai fini dell’ammissione stessa (senza limitazione o precisazione riduttiva alcuna), il possesso di diploma di scuola magistrale deve essere risolta nel senso opposto a quello indicato dal giudice di primo grado e, quindi, favorevolmente alla pretesa dell’odierna appellante”.
Pertanto i soggetti in possesso di diplomi conseguiti a seguito di un percorso di sperimentazione, come ad esempio quelle linguistiche, che però non risultano equiparati ai titoli abilitativi non potranno partecipare al concorso.
Alla luce di quanto sino ad ora esposto, cosa fare per essere Ammessi?
L’unica soluzione percorribile è presentare immediatamente Ricorso presso il Tar competente. Così facendo si potrà ottenere un provvedimento giurisdizionale che consentirà la presentazione della domanda e l’accesso alla selezione. 
Per conoscere la nostra campagna #ioinsegno e scaricare la modulistica di adesione al ricorso (clicca qui).
Per contattare lo studio e esporci la tua situazione clicca su Raccontaci il tuo Caso

16/03/2023

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