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Fisco e Tributi: la medicina di gruppo non sconta il pagamento dell’Irap

Cassazione-5La Medicina di Gruppo non può essere in alcun modo assimilata ad una associazione tra professionisti, non costituisce una forma di impresa. Pertanto, in virtù di ciò, non sconta il pagamento dell’Irap. E’ quanto stabilito dalle Sezioni Unite (Cass. Civ.) con sentenza del 13 aprile 2016 , n. 7291. Il procedimento era nato da un ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una sentenza di merito a favore di un medico che non riteneva di dover pagare l’Irap. 

Nello specifico, la controversia era sorta per la “resistenza” di un medico chirurgo in medicina di gruppo svolta in servizio di convenzione col servizio sanitario nazionale, che aveva presentato istanza di rimborso dell’Irap relativa agli anni dal 2004 al 2007, ritenendola indebitamente versata per mancanza del presupposto impositivo. Il contribuente impugnò poi il «silenzio-rifiuto opposto dall’amministrazione», in base alla considerazione che la propria attività, svolta in regime di convenzione col Ssn, non fosse contrassegnata da autonoma organizzazione.

Due i quesiti che le S.U. hanno chiarito:  la rilevanza, ai fini dell’IRAP, dello svolgimento in forma associata di un’attività libero-professionale, e poi se, ed in quale misura, incidano le peculiarità insite nello svolgimento dell’attività medica in regime convenzionato col servizio sanitario nazionale in generale ed in quello di medicina di gruppo in particolare.

l43-corte-cassazione-120605121237_bigLa Corte ha puntualizzato che presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive è l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione e allo scambio ovvero alla prestazione di servizi. Tuttavia, quando l’attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell’imposta a norma dell’art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – comprese quindi le società semplici e “le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni”, di cui all’art. 5, co. 3, lett. c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – essa, in quanto esercitata da tali soggetti costituisce ex lege in ogni caso presupposto d’imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell’autonoma organizzazione.
Ciò posto, la Suprema Corte ha chiarito che non possono rilevarsi i tratti dell’associazione fra professionisti cui si riferisce la norma del Tuir del 1986, nella figura della “forma associativa” della medicina di gruppo, essendo questo, piuttosto, un organismo promosso dal Servizio Sanitario Nazionale diretto a realizzare più avanzate forme di presidio della salute pubblica attraverso l’impiego di risorse, anzitutto professionali, ma non solo, del personale medico a rapporto convenzionale.

26/04/2016

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