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Personale Ata, il ricorso per il riconoscimento del servizio prestato nelle paritarie

Personale Ata, il ricorso per il riconoscimento del servizio prestato nelle paritarie

Qualche settimana fa vi avevamo informato sul concorso per il Personale Ata.

classe-scolasticaAttraverso una nota, la n. 8654 del 28/02/2017 il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha infatti invitato gli Uffici Scolastici Regionali “ad indire i concorsi per soli titoli per i profili professionali del personale ATA dell’area A e B, ai sensi dell’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 e dell’O.M. 23.02.2009, n. 21”.

Detti bandi sono, dunque, finalizzati all’inserimento e all’aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali, dei profili A e B del personale ATA, con 24 mesi di anzianità servizio.

Successivamente all’emanazione dei diversi bandi da parte Uffici Scolastici Regionali, è emerso che gli stessi si palesano illegittimi sul fronte del riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie.

Più in particolare, all’interno degli stessi si legge che “Qualora il servizio sia stato prestato in scuole pareggiate o legalmente riconosciute o in scuole elementari parificate o in scuole paritarie il punteggio è ridotto della metà”.

Moltissimi operatori scolastici che hanno prestato servizio nelle scuole non statali continuano, quindi, ad essere non adeguatamente considerati dal Legislatore, ai fini della valutazione del punteggio per l’inserimento nelle graduatorie che consentirà loro di accedere al ruolo.

Personale Ata, ancora illegittimità

25L’illegittimità rilevata attiene alla disparità di trattamento nell’attribuzione del punteggio tra il personale ATA che ha prestato servizio nelle istituzioni scolastiche statali (valutato punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni), ed il medesimo personale che, tuttavia, ha prestato servizio nelle scuole paritarie (valutato punti 0,25 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni).

Tale disposizione opera un’evidente disparità di trattamento, avvantaggiando ingiustamente il personale ATA che ha prestato servizio nelle scuole statali a scapito di coloro che hanno svolto analogo servizio presso le scuole “paritarie”.

Per tali motivi, lo studio legale Leone-Fell & associati ha deciso di tutelare questi soggetti, predisponendo un’azione legale specifica e apposita.

Personale Ata, le ordinanze del Consiglio di Stato

Del resto, il Consiglio di Stato, con diverse ordinanze cautelari rese nello scorso mese di marzo, ha accolto gli appelli cautelari presentati dal nostro staff legale in riferimento al riconoscimento, in capo ai docenti, del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie per violazione della L. n. 62 del 2000, della L. n. 107 del 2015, del D.M. n. 94 del 2016 e la inosservanza dei principi di parità di trattamento e divieto di ingiusta discriminazione con riferimento al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nelle scuole paritarie.

Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito dai predetti bandi, continuando così ad arrecare pregiudizio al personale ATA che ha prestato servizio nelle scuole paritarie.

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05/04/2017

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