L’Adunanza plenaria del consiglio di Stato ha escluso i diplomati magistrali dalle Gae. Il possesso del solo diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce dunque titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo.
“L’annullamento dei decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE (in particolare del d.m. n. 235 del 2014), – si legge nella sentenza – nella parte in cui non consentono ai diplomati magistrali l’inserimento in graduatoria, produce un effetto non propriamente caducante (stante l’assenza nel d.m. di alcuna previsione, suscettibile di essere caducata, diretta a disciplinare l’accesso in graduatoria da parte di chi non sia già inserito), ma, sostanzialmente, di accertamento della pretesa all’inserimento e, di conseguenza, determina un effetto additivo/conformativo: tale giudicato, pertanto, a prescindere dalla natura giuridica dei decreti ministeriali, non si estende a soggetti diversi dagli originari ricorrenti.
Ai diplomati magistrali che non abbiano presentato tempestivamente domanda per l’inserimento nelle GAE o che non abbiano tempestivamente impugnato l’atto con cui la loro domanda è stata respinta, è preclusa l’impugnazione dei decreti ministeriali che si limitano a prevedere i criteri per l’aggiornamento delle GAE, atteso che detti decreti di aggiornamento non producono alcun effetto lesivo nei loro confronti, né è possibile individuare in essi la fonte (o la rinnovazione) dell’effetto lesivo consistente nell’esclusione dalle graduatorie”.
Adesso sarà il Miur a decidere come comportarsi con tutti quei docenti inseriti nelle Gae, a seguito di provvedimenti giurisdizionali definitivi e che non rientrano dunque nel provvedimento dell’Adunanza plenaria. Nel caso in cui dovessero essere licenziati, tale licenziamento sarebbe illegittimo e come tale impugnabile davanti al giudice del lavoro.
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02/03/2019