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Appalti pubblici: la Corte di Giustizia si pronuncia sulla legittimità del contributo unificato

Corte di Giustizia UE, sez. V, sentenza 06/10/2015 n° C-61/14

corte-di-giustizia-europea-giuristi-linguistiLa disciplina del contributo unificato in materia di appalti è contenuta nell’art. 13, comma 6 bis, lettera d), del d.P.R. 115/2000, il quale, collegandone l’ammontare al valore dell’appalto e non all’effettivo petitum, fissa il costo da sostenere da parte del ricorrente per l’introduzione del giudizio a euro 2.000 quando il valore dell’appalto è pari o inferiore a euro 200.000; euro 4.000 per le controversie di valore compreso tra euro 200.000 e 1.000.000, e euro 6.000 per quelle di valore superiore a euro 1.000.000.

Tale previsione è da subito parsa abbastanza irragionevole agli operatori del diritto abituati a parametrare i costi del contributo unificato al valore effettivo della causa e non ad un valore fittizio del tutto slegato dalle aspettative del ricorrente, quale quello relativo alla base di gara e oltremodo pregiudizievole per il ricorrente, il quale, per altro, è anche tenuto a versare un contributo unificato per ogni ricorso per motivi aggiunti che intenda azionare al fine di far annullare anche gli atti successivi della gara. La sproporzione si percepisce anche in considerazione della differenza sussistente tra l’importo del contributo e il guadagno che il ricorrente potrebbe ottenere in caso di azione conclusasi in maniera vittoriosa, somma che si rivela ben lontana dall’essere parametrabile all’ammontare della base di gara ed unicamente riconducibile all’utile di impresa che esso avrebbe conseguito.

Investita dal Tar di Trento della questione, la Corte di Giustizia, con la sentenza indicata in epigrafe, si è pronunciata sia con riferimento all’importo del contributo unificato da versare al momento dell’introduzione del giudizio, sia in relazione alla previsione del cumulo di contributi all’interno di una stessa procedura. Il Giudice remittente, in particolare, chiedeva una pronuncia alla luce della disciplina contenuta nell’art. 1 della direttiva 89/665/CEE, così come modificato dalla direttiva 2007/66/CE, che, indicando tra le sue finalità il principio di trasparenza e non discriminazione ed imponendo agli Stati membri di garantire mezzi di ricorso rapidi ed efficaci in materia di appalti, ben avrebbe potuto porsi in contrasto con la disciplina italiana potenzialmente dissuasiva in relazione all’esercizio dell’azione giurisdizionale e dunque lesiva dell’effettività della tutela nei confronti dell’azione della Pubblica amministrazione.

La Corte, tuttavia, ha rilevato come la direttiva, pur enunciando gli appena richiamati principi di cui all’art. 1, attribuisca agli Stati membri ampia discrezionalità e autonomia di scelta nelle garanzie procedurali e relative formalità, non contenendo alcuna disciplina volta ad influire sul quantum dei tributi giudiziari. Pertanto, l’unico vincolo alle scelte politiche degli Stati sul punto è costituito dal principio di equivalenza, che impone che le condizioni di accesso alla giustizia in materia di appalti non debbano essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi previsti dalla legislazione nazionale.

strasburgo_corte_giustizia_web-400x300Da questo punto di vista, la Corte osserva che il sistema italiano non violi il principio di equivalenza, poiché questo non impone agli Stati di prevedere parità di tributi a parità di condizioni all’interno della normativa nazionale, ma parità di condizioni – di fatto sussistente nell’ordinamento italiano – tra le fattispecie regolate dalla normativa europea e quelle rientranti nell’alveo applicativo della disciplina nazionale.

Per tali ragioni, la Corte ha ritenuto che il sistema del contributo unificato non possa ritenersi in contrasto con la direttiva in discorso.

Qualche spiraglio, tuttavia, è stato lasciato dai Giudici di Lussemburgo in relazione al contributo multiplo da corrispondere in caso di ricorso per motivi aggiunti. A tal proposito, la Sentenza dichiara espressamente che una tale imposizione può considerarsi legittima ed ammissibile “solo se gli oggetti dei ricorsi o dei motivi aggiunti sono effettivamente distinti e costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente”. Conseguentemente, “Nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto dello stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi”. Tale accertamento, nell’ordinamento italiano, dovrà essere di volta in volta svolto dal Giudice tributario, il quale, in relazione alle diverse fattispecie, dovrà verificare se la fattispecie posta alla sua cognizione violi la lettura fornita dalla Corte di giustizia o meno.

Articolo a cura dell’Avv. Tiziana De Pasquale

19/04/2017

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