Cerca

Banca d’Italia, anche per il Tar illegittimo l’anno di laurea e diploma!

banca d'ItaliaLo avevamo denunciato prima della pubblicazione del bando e da anni il nostro Studio legale si batte contro l’illogicità di alcuni criteri selettivi. Anche il Tar adesso lo scrive in una sentenza con cui dichiara illegittimi e privi di ogni logica i criteri di selezione basati sull’anno di laurea e di diploma previsti dalla Banca d’Italia.

Nella prova preselettiva, la data di conseguimento del titolo di studio dava diritto all’attribuzione di un diverso punteggio a seconda del momento in cui il titolo era stato conseguito e, in particolare, di un punteggio tanto più alto quanto più la data stessa era prossima alla scadenza della data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, creando di fatto una palese discriminazione dei candidati.

La speciale autonomia costantemente riconosciuta, anche dalla giurisprudenza amministrativa, alla Banca d’Italia, pure nella materia organizzativa e nella regolamentazione dei rapporti con il personale – scrivono i giudici – non può legittimare l’applicazione, in qualsiasi fase della procedura concorsuale e, perciò, anche nella fase preselettiva, (o tanto più nella fase preselettiva, in grado, come evidenziato dai ricorrenti nell’ultima memoria depositata, di precludere definitivamente la partecipazione stessa al concorso) di criteri manifestamente irragionevoli e palesemente discriminatori dei concorrenti come quello oggetto di causa, fondato sulla distanza temporale (in realtà, complessivamente, anche di pochi anni, dal 2013 al 2018) del conseguimento del titolo richiesto per partecipare alla selezione, circostanza del tutto anodina, in alcun modo associabile, in verità, ad un giudizio sulla loro preparazione o sulla loro qualificazione professionale”.

I sistemi di preselezione per titoli, volti ad escludere dal concorso significative quote di candidati per rendere la procedura più celere e meglio gestibile dal punto di vista organizzativo, contrastano con il dettato costituzionale del favor partecipationis se fondati su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati, come l’anno di conseguimento del titolo di studio.

Cosa succederà adesso?

La Banca d’Italia avrà una duplice alternativa. Lo stesso Giudice ha infatti affermato che Banca d’Italia, “nell’esercizio delle sue prerogative di autonomia normativa ed organizzativa, se procedere alla rinnovazione integrale della procedura concorsuale o del solo segmento relativo alla preselezione, provvedendo ad una nuova formulazione della relativa graduatoria senza tener conto di detto criterio”.

Si tratta di una grande vittoria per chi come noi ha da sempre sostenuto l’illogicità e l’illegittimità di tali criteri!

22/04/2022

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!