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Class action: la pronuncia di inammissibilità è impugnabile con ricorso per cassazione?

Class action: la pronuncia di inammissibilità è impugnabile con ricorso per cassazione?

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, chiarisce se sia ammissibile o no il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che dichiara inammissibile l’azione di classe di cui all’art. 140 bis del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. I Giudici di legittimità indicano altresì se la pronuncia di inammissibilità precluda o meno la possibilità di un’altra azione di classe da parte di un soggetto collettivo diverso e quali rapporti intercorrono tra l’azione dichiarata inammissibile e le azioni individuali.

cassazione-agenzialegaleNell’esaminare le questioni sopra rassegnate (Cassazione Civile – Sez. Unite – Sentenza  1 febbraio 2017 , n. 2610), il Supremo Consesso di legittimità ha affermato che allorquando l’azione di classe di cui all’art. 140 bis, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, sia finalizzata ad ottenere la tutela risarcitoria di un pregiudizio subito dai singoli appartenenti alla classe e non anche un interesse collettivo, l’ordinanza d’inammissibilità adottata dalla corte d’appello in sede di reclamo non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., comma 7, essendo il medesimo diritto suscettibile di tutela attraverso l’azione individuale finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno. La dichiarazione di inammissibilità preclude altresì la riproposizione dell’azione da parte dei medesimi soggetti ma non da parte di chi non abbia aderito all’azione oggetto di quella dichiarazione.
Precisamente, ad avviso dei Giudici, l’azione di classe dichiarata inammissibile non è riproponibile dai medesimi soggetti che la hanno proposta o hanno ad essa aderito. In proposito, come segnalato dall’ordinanza di rimessione, la dichiarazione di inammissibilità non può essere considerata priva di effetti. Se è vero, infatti, che la cognizione del tribunale o della corte d’appello in sede di reclamo è caratterizzata da sommarietà, è altrettanto vero che una valutazione di inammissibilità è stata effettuata dal giudice competente all’esito di una cognizione che può spingersi anche ad esaminare profili di merito della pretesa azionata (la sua manifesta infondatezza). Predicare la riproponibilità della medesima azione da parte dei medesimi soggetti destinatari della statuizione di inammissibilità appare contrastante con l’esigenza di non reiterare l’esercizio della giurisdizione in relazione al medesimo oggetto da parte dei medesimi soggetti.

Class action, i rilievi del Collegio

norma_default200Alla detta conclusione, tuttavia, il Collegio ritiene non possa pervenirsi in termini assoluti. Invero, se si considera che la “classe” è per definizione composta da una pluralità indistinta di soggetti, non può ritenersi che la dichiarazione di inammissibilità dell’azione proposta da un comitato o da un’associazione per conto di alcuni soggetti abbia una efficacia preclusiva della possibilità di ricorrere a quel mezzo di tutela processuale anche per tutti gli altri appartenenti alla classe, ai quali la intervenuta dichiarazione di inammissibilità non sarebbe opponibile, essendo essi rimasti estranei alla precedente iniziativa giudiziaria. Orienta in questo senso il rilievo che, ai sensi dell’art. 140 bis, comma 9, con l’ordinanza con cui ammette l’azione il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. La possibilità di adesione all’azione è quindi condizionata all’ammissibilità dell’azione stessa, nel mentre la dichiarazione di inammissibilità della stessa finirebbe con il precluderne la proponibilità nei confronti di coloro che non hanno proposto l’originaria azione o non hanno alla stessa aderito nella sua fase iniziale.
Deve, quindi, ritenersi che la dichiarazione di inammissibilità dell’azione di classe non pregiudichi la proponibilità di altra azione di classe da parte di soggetti diversi da quelli per i quali è intervenuta la dichiarazione di inammissibilità.
Peraltro, una volta che, in ipotesi, la nuova azione di classe dovesse essere dichiarata ammissibile, si riapre la possibilità, per chi fosse stato destinatario di una dichiarazione di inammissibilità e non abbia, successivamente a quella dichiarazione, proposto la domanda risarcitoria in via individuale come pure, per le ragioni suesposte, deve ritenersi possibile – di aderire alla azione di classe nel termine indicato dal tribunale ai sensi del citato comma 9 dell’art. 140-bis.

Adriana Costanzo per Norma.dbi.it

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