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Il Comune esce dalla fondazione: quale giurisdizione?

Il Comune esce dalla fondazione: quale giurisdizione?

Il T.A.R. Veneto si è pronunciato sulla qualificazione dell’atto con cui un’Amministrazione comunale decida di recedere da una fondazione, precisando le relative conseguenze sulla giurisdizione.

Il Comune esce dalla fondazione, la sentenza

tribunale-2Il T.A.R. Veneto (T.A.R. Veneto – Venezia – Sentenza  2 febbraio 2017 , n. 116) si è pronunciato sulla sussistenza o meno della giurisdizione amministrazione relativamente al recesso unilaterale di un Comune da una fondazione. In primo luogo, il Collegio ha osservato che, con l’atto di recesso, il Comune esercita i poteri privatistici di recesso previsti dall’art. 24 c.c.: in particolare, il provvedimento si configura come espressione di una facoltà inerente la qualità di membro della fondazione e dunque come manifestazione di una volontà essenzialmente privatistica. Pertanto la cognizione su di esso esula dalla giurisdizione generale di legittimità del G.A.; né la fattispecie è riconducibile ad alcuna ipotesi di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’art. 1, comma 1-bis, della L. n. 241/1990, infatti, la p.A., “nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato, salvo che la legge disponga diversamente”.

Il Comune esce dalla fondazione, i rilievi del Collegio

norma_default200In secondo luogo, il Collegio ha osservato che l’impugnazione di tale atto è rivolta a dimostrare l’illegittimità del recesso del Comune dalla fondazione e, di conseguenza, la permanente validità dell’adesione comunale alla stessa: l’azione è, quindi, diretta a tutelare il diritto soggettivo perfetto all’esecuzione della partecipazione comunale. In altre parole, essa non ha ad oggetto l’esercizio di una pubblica funzione da parte dal Comune, ma soltanto il rapporto convenzionale intercorrente tra le parti e le relative e reciproche posizioni di diritto soggettivo e di obbligo, con conseguente devoluzione della controversia alla cognizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Parimenti, l’atto non è qualificabile come revoca ex art. 21-quinquies della L. n. 241/1990 per la sussistenza di un interesse pubblico sotteso all’emanazione dell’atto impugnato. Il Collegio osserva, infatti, che l’attività della p.A., sia che si esplichi attraverso gli strumenti del diritto pubblico, sia che si esplichi attraverso gli strumenti del diritto privato, è in ogni caso funzionalizzata al perseguimento del pubblico interesse ed, in generale, una generale autonomia di diritto privato è riconosciuta dall’ordinamento anche agli Enti pubblici tra gli strumenti ordinari finalizzati al perseguimento dei fini pubblici istituzionali, così come accade nell’atto con cui si ingiunge lo sgombero dell’area di proprietà di un soggetto pubblico, sul quale insistono gli edifici di parte ricorrente: tuttavia, la cognizione su tale atto è riservata al G.O., poiché lo stesso ha natura di lettera di recesso/disdetta di un contratto di locazione.
Infine, il Collegio osserva che l’atto non opera “a monte” della fondazione ma si limita a recedere dalla stessa, con esercizio dei poteri ordinari che fanno capo ai fondatori: pertanto, l’impugnato atto di recesso rientra appieno negli atti compiuti con spendita, da parte del Comune, della propria capacità di diritto privato, cosicché spetta al G.O. conoscere se i predetti poteri siano stati, o meno, esercitati correttamente.

Giuseppe Bruno per Norma.dbi.it

19/04/2017

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