Laureati in Scienza dell’alimentazione e nutrizione umana presso l’Università di Perugia, hanno partecipato alla procedura selettiva per il conferimento di 13 borse di studio per laureati alla Sapienza di Roma.
Da bando, le domande di partecipazione dovevano essere presentate entro i termini previsti e tramite indirizzo di posta elettronica certificata (pec). Non essendo in possesso di Pec personale, hanno inviato la propria domanda utilizzando la casella pec di una terza persona. L’amministrazione comunica pertanto l’esclusione dalla selezione motivando che la domanda avrebbe dovuto essere inviata da una Pec coincidente con il nominativo del candidato.
Pubblicata la graduatoria finale, i ricorrenti chiedono l’accesso agli atti per conoscere gli indirizzi Pec dei candidati collocati utilmente in graduatoria. Dagli atti emerge che altri candidati hanno utilizzato caselle di posta certificata non immediatamente riconducibili ai candidati, pertanto si palesa una disparità di trattamento oltre a un’illegittima esclusione per violazione del principio del favor partecipationis.
Ai sensi dell’art. 48, commi 1 e 2, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi all’art. 7″ e “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”.
La giurisprudenza amministrativa ha inoltre chiarito che l’inoltro da una Pec assicura “l’assoluta affidabilità, in ordine all’indirizzo del mittente, a quello del destinatario, al contenuto della comunicazione e all’avvenuto recapito del messaggio” con l’ulteriore precisazione che “l’appartenenza del dominio non incide sull’assegnazione e sulla disponibilità della casella di posta elettronica, come è noto, in base ai principi generali di funzionamento tecnologico delle mail elettroniche”.
L’invio può avvenire dunque da qualsiasi indrizzo Pec (anche non di “proprietà” del mittente) purché lo stesso consenta la certa identificazione del mittente, attraverso ad esempio l’invio di copia del documento di identità. D’altra parte, sul piano legislativo, non sussiste un obbligo generalizzato per tutti i cittadini di dotarsi di una casella di posta certificata.
Pertanto il Consiglio di Stato accoglie il ricorso e dispone il corretto inserimento in graduatoria dei ricorrenti.
Alla luce di questa sentenza, chiunque sia stato escluso dalla partecipazione di un concorso per aver utilizzato una Pec di un’altra persona, può chiedere e ottenere l’ammissione alla selezione. Per maggiori informazioni compila il form:
01/06/2022