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Concorsi, esclusione dalla prova per una “X” di troppo

Concorsi esclusione dalla prova per una X di troppo

Concorsi esclusione dalla provaE’ legittima la non ammissione di un candidato alla fase successiva della procedura concorsuale per aver “corretto” una risposta dapprima barrando con una X il quadratino relativo a una risposta e successivamente, dopo aver cerchiato tale quadratino, avere risposto alla stessa domanda barrando con una X il quadratino relativo ad un’altra risposta?

(T.A.R. Calabria – Reggio Calabria – Sentenza  3 giugno 2016 , n. 630)

Nei concorsi pubblici la segretezza delle prove scritte si giustifica con la necessità che la correzione dell’elaborato avvenga ignorando la paternità del compito, quale garanzia di imparzialità del giudizio e che, pertanto, tale regola generale non si applica nel caso in cui, secondo le modalità di svolgimento delle prove previste dal bando, l’elaborato non sia da ritenere soggetto alle regole tipiche della prova scritta, come appunto quando la P.A. non dispone nella correzione di alcun margine valutativo.
Se così non fosse, del resto, ove la ratio della disposizione contestata risiedesse, effettivamente, nella esigenza di verificare “capacità ed abilità a rispondere” dei candidati, allora ci si troverebbe di fronte ad una palese fattispecie di sviamento, laddove le finalità proprie della prova preselettiva (consistente nella risposta a quesiti a risposta multipla) verrebbero – invero irrazionalmente – “piegate” ad una dimostrazione di estrinseca e formalistica “pulizia” dell’elaborato (in quanto privo di segni grafici di correzione): e non già alla dimostrazione, da parte del candidato, di saper ottimizzare ristrettezza del tempo per il completamento della prova stessa con l’esplicitazione di risposte “effettivamente” corrette rispetto ai quesiti somministrati.

Concorsi esclusione dalla prova: la giurisprudenza del Consiglio di Stato

La giurisprudenza del Consiglio di Stato, con numerose pronunce, ha delineato i principi cardine attorno ai quali ruota la regola dell’anonimato nelle prove scritte per i pubblici concorsi a garanzia del superiore principio di imparzialità dell’azione amministrativa, individuando nell’idoneità del segno di riconoscimento e nel suo utilizzo intenzionale, i due elementi che devono essere riscontrati per giungere a ritenere che si sia in presenza di un’effettiva violazione della regola dell’anonimato.
Quanto all’idoneità del segno di riconoscimento, è stato precisato che ciò che rileva non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, e ciò ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta, in tal caso a nulla rilevando che in concreto la Commissione o singoli componenti di essa siano stati o meno in condizione di riconoscere effettivamente l’autore dell’elaborato.
Quanto alla seconda delle due condizioni, la stessa giurisprudenza del Giudice d’appello ha escluso che possa operare un automatismo tra astratta possibilità di riconoscimento e violazione della regola dell’anonimato, dovendo emergere elementi atti a provare in modo inequivoco l’intenzionalità del concorrente di rendere riconoscibile il proprio elaborato.

Avv. Chiara Campanelli

18/06/2016

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