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Prove psicofisiche, esclusioni per patologia solo se limita la funzionalità

Quando la patologia non comporta una limitazione psicofisica non può essere motivo di esclusione del candidato da un concorso militare.

Quando la patologia non è causa di esclusione

Quando si parla di concorsi militari, la patologia che non comporta una limitazione psicofisica non può essere  motivo di esclusione del candidato. Se infatti è in grado di svolgere tutte le attività richieste per il servizio, come ad esempio addestramento fisico, attività operative e compiti di routine, allora la patologia non può determinarne l’esclusione.

L’idoneità al servizio militare e di polizia è disciplinata da norme specifiche contenute nel Dpr n. 90/10 (agli articoli 582 e ss.) che risultano integrate dalla direttiva contenuta nel dm 9 giugno 2014. La giurisprudenza ha chiarito, con diversi precedenti, che, tuttavia, l’indicazione delle cause di esclusione previste dalla normativa citata non può causare in maniera diretta l’esclusione, essendo necessario, di volta in volta, l’accertamento circa l’effettiva limitazione funzionale sofferta dal candidato, in relazione alla specifica patologia posseduta.

Le decisioni dei giudici

Scrivono i giudici: «La previsione de qua impone che l’Amministrazione accerti specificamente non solo la sussistenza di una patologia riconducibile nell’ambito di quelle indicate nella Direttiva Tecnica di cui al D.M. 4 giugno 2014 ma anche la derivazione dalla stessa patologia di un evidente dismorfismo o di una rilevante limitazione funzionale, non vi è chi non veda come il giudizio impugnato risulti inficiato dai vizi di difetto di motivazione e carenza di istruttoria, attesa la totale carenza in esso di dati e/o elementi atti a dare conto dell’effettivo compimento da parte dell’Amministrazione dell’attività di indagine o, meglio, di accertamento dovuta in ordine all’esistenza delle conseguenze negative contemplate nel menzionato art. 582» (TAR Lazio sez. I bis, sent. n. 9917/2019).

Alle medesime conclusioni è giunto anche il Consiglio di Stato che, in un’altra vicenda del tutto analoga alla precedente, ha appurato l’erroneità del giudizio formulato in sede concorsuale anche a seguito dell’effettuazione di una verificazione giudiziale ed è giunto alle seguenti conclusioni: «Le censure dedotte dall’appellante – secondo cui nessuna norma contemplerebbe l’esclusione per il mero intervento alla -OMISSIS-, prevedendo la disciplina di riferimento un’indagine circa eventuali disturbi funzionali, per cui l’esclusione disposta non troverebbe supporto né nell’art. 582 del d.P.R. n. 90 del 2010 […] sono fondate in quanto la causa di non idoneità prevista dalla normativa risiede negli esiti funzionali del trattamento chirurgico o della patologia e, non solo non vi è traccia di tali conseguenze funzionali nel giudizio di non idoneità formulato dall’Amministrazione, ma, all’esito della verificazione disposta, è risultata l’assenza di deficit funzionali in atto e l’idoneità al servizio dell’interessato» (Cons St. Sez. IV, sent. n. 3856/2019).

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24/02/2023

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