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Concorso 1858 Inps, irregolarità nella scelta sedi

concorso 1858 inps, tre impiegati discutono davanti a un foglio

Il Concorso 1858 Inps per consulenti di protezione sociale sta volgendo al termine: a febbraio, sono state approvate le due graduatorie rettificate ed entro il 15 marzo i candidati vincitori hanno dovuto esprimere la propria preferenza per la scelta delle sedi lavorative. Riscontrate alcune irregolarità: ecco quali!

Il Concorso 1858 Inps

L’Inps ha indetto un concorso per l’assunzione di 1858 consulenti di protezione sociale. Lo scorso 20 luglio 2022 si sono concluse le prove scritte e, dopo lo svolgimento delle prove orali, sono state pubblicate le graduatorie, poi rettificate.

 
Le modalità per stilare le graduatorie finali sono disciplinate dall’art. 11 del bando di concorso.  In particolare, al termine delle prove, la Commissione esaminatrice ha provveduto alla formulazione della graduatoria di merito, stilata sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato.

Il punteggio finale è dato dalla somma:

  • dalla media dei voti riportati nelle due prove scritte;
  • dal punteggio dei titoli;
  • dal voto deella prova orale.

Il punteggio massimo che un candidato può essere conseguire è di 90 punti. Le graduatorie hanno validità di due anni dal momento della loro approvazione.

Mancata valutazione del Diploma SSPL

Si è conclusa la procedura di assegnazione delle sedi lavorative ai candidati vincitori, a seguito della rettifica della graduatoria finale di merito, intervenuta il 14 febbraio. Nei mesi scorsi, in tanti hanno segnalato al nostro Studio legale un grave errore commesso dalla commissione del concorso, ovvero la mancata valutazione della SSPL: errore che è stato portato all’esame del TAR nell’ambito di diversi ricorsi tutt’ora pendenti.
 
Per tutti coloro che non hanno impugnato la graduatoria di dicembre 2022, c’è la possibilità di proporre ricorso al Tar, impugnando la graduatoria rettificata (e contestualmente il provvedimento di assegnazione sedi) per lamentare la mancata valutazione del diploma SSPL, nonché altre illegittimità relative ai titoli dichiarati.

Errori nella procedura di assegnazione sedi

Dopo le diverse illegittimità riscontrate, sia per quanto concerne le due prove scritte che, successivamente, per quanto riguarda la valutazione dei titoli, tanti candidati ci stanno contattando in questi giorni, segnalandoci un’ulteriore irregolarità relativa alla procedura di assegnazione delle sedi lavorative. 
 
In primo luogo, infatti, si è assistito a un netto corto circuito nell’attribuzione dei punteggi finali ai candidati, viziati dall’utilizzo dell’algoritmo: un software informatico che calcola in automatico il punteggio da attribuire alla due prove scritte e che, di fatto, ha comportato un aumento del voto finale conseguito. In poche parole, quindi, anche coloro i quali non hanno raggiunto il numero minimo di domande esatte alla prova, sono comunque riusciti a ottenere l’idoneità concorsuale (e partecipare, quindi, alle altre fasi della procedura), proprio grazie all’utilizzo di questo sistema computerizzato. 
Si pensi, ad esempio, a chi avrebbe ottenuto un punteggio pari a 18, ma, grazie all’impiego dell’algoritmo, ha raggiunto la soglia di idoneità di 21 punti, arrivando quindi a pari merito rispetto a chi, meritatamente, ha ottenuto un punteggio pari a 21 punti per aver risposto correttamente. 

Il problema, però, è sorto successivamente, proprio in fase di assegnazione delle sedi: molti candidati, pur avendo ottenuto un voto alto alla prova scritta, si sono visti superare da chi, invece, in virtù dell’applicazione dell’algoritmo, ha ottenuto un punteggio più alto (anche sommando i punti per i titoli).
Ciò ha comportato un’illegittimità che è valsa a parecchi candidati l’assegnazione a una sede lavorativa diversa da quella desiderata, peraltro con un vincolo di permanenza della durata di 5 anni!
 

Mancato riconoscimento L. 104

Alla precedente irregolarità, si è aggiunta, poi, che l’Amministrazione ha arbitrariamente deciso di non riconoscere, ai candidati vincitori, i diritti derivanti dalla Legge 104 per l’assistenza a parenti e familiari invalidi. 
 
La legge n. 104 del 1992, infatti, che disciplina l’assistenza e l’inclusione dei soggetti disabili, all’art. 33, comma5, prevede che il lavoratore che assiste un parente (o un affine entro il terzo grado) portatore di disabilità con lui convivente, ha diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, e non potrà essere trasferito ad altra sede!
 
Tuttavia, tale previsione normativa è stata totalmente disapplicata dall’Amministrazione, la quale non ha riconosciuto il diritto di scegliere la sede di servizio più vicina al suo domicilio che, per legge, spetta a chiunque assista un familiare disabile.
 
Sul punto, il Consiglio di Stato si è già pronunciato, chiarendo che l’Amministrazione può negare tale beneficio solo ed esclusivamente in casi eccezionali, in presenza di comprovate esigenze organizzative dell’amministrazione. È assolutamente illegittimo, quindi, secondo la normativa nazionale di riferimento, il provvedimento di assegnazione di un candidato a una sede diversa da quella di sua prima scelta e più vicina al suo domicilio, nel caso in cui lo stesso assista un parente disabile!

In tali casi, infatti, è possibile proporre ricorso al Tar per lamentare l’irregolarità e ottenere, quindi, l’assegnazione alla sede più vicina al luogo di domicilio.
 
Tra l’altro, proprio riguardo la questione del mancato riconoscimento dei diritti di cui alla Legge 104, proprio in questi giorni si è pronunciato il Tar Lazio su un ricorso promosso da un candidato che lamentava l’assegnazione a una sede lavorativa diversa da quella ambita, a causa del mancato riconoscimento del diritto di priorità nella scelta delle sede (più vicina al domicilio familiare) per ragioni di assistenza ai figli minori portatori di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell’art. 33 comma 5.
Quindi, chiunque abbia subito lo stesso pregiudizio, non essendo stato assegnato alla sede di lavoro ambita, in quanto più vicina al domicilio familiare, in virtù dei diritti di cui alla L. 104/1992, può proporre ricorso al Tar, chiedendo l’assegnazione a una sede più vicina.

Istanza di accesso agli atti

Per verificare la legittimità della procedura di assegnazione sedi, è possibile proporre un’istanza di accesso agli atti, chiedendo all’Amministrazione la condivisione di tutti i documenti relativi alla procedura di assegnazione sedi: se all’esito dell’esame della documentazione, si riscontra la presenza di irregolarità, sarà possibile proporre ricorso al Tar per contestare le illegittimità e ottenere, quindi, la sede ambita.

Se anche tu hai riscontrato tali irregolarità, contatta il nostro staff legale! Siamo sempre pronti a tutelare i tuoi diritti.  Clicca su INIZIA e compila il form, sarai ricontattato dal nostro staff legale specializzato!



05/04/2023

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