Come già anticipatovi con un precedente articolo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Concorsi ed Esami n. 25 del 31-3-2017 un nuovo concorso indetto dalla Commissione Nazionale per le società e la borsa (CONSOB).
Concorso Consob, illegittime le due procedure selettive
1) concorso per titoli ed esami, a venti posti di coadiutore in prova nella carriera operativa del personale di ruolo [profilo economico], da destinare alle sedi di Roma (sette unità) e di Milano (tredici unità);
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattordici posti di coadiutore in prova nella carriera operativa del personale di ruolo [profilo giuridico], da destinare alle sedi di Roma (cinque unità) e di Milano (nove unità).
Le selezioni sono riservati solamente a tutti quei candidati che hanno conseguito un titolo di laurea con un punteggio minimo di 105/110. Una previsione che, oltre a mortificare il favor partecipationis, si pone in netto contrasto con quanto recentemente stabilito dalla legge delega n. 124/2015 che, all’art 17, elimina il voto minimo di laurea tra i requisiti individuabili per l’accesso alle selezioni indette dalla Pubblica Amministrazione.
Concorso Consob, illegittimo il voto di laurea minimo
L’illegittima previsione è stata censurata solo qualche giorno fa dal TAR Lazio che con il decreto, consultabile sul portale della giustizia amministrativa, ha accolto un ricorso promosso proprio per far valere l’illegittimità del voto minimo di laurea ammettendo il candidato alle prove selettive nonostante abbia un voto di laurea inferiore a 105/110.
Anche questa volta, quindi, si può promuovere un’azione giudiziale volta a consentire la possibilità di partecipare alle prove selettive anche se non si è presentata la domanda anche per i soggetti non rientranti nell’ambito del 105/110.
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05/05/2017