Cerca

Concorso scuola, altra vittoria al Tar: ammesso docente di musica

Concorso scuolaConcorso scuola, altra vittoria al Tar: ammesso docente di musica

Sul fronte del concorso scuola il TAR continua ad accogliere i nostri ricorsi per gli insegnanti in materia di Educazione Musicale. Dopo le precedenti pronunce positive, su cui vi abbiamo ampiamente aggiornato, ieri il Tar Lazio – Roma (sezione terza bis) ha accolto un altro ricorso presentato dagli avvocati Leone, Fell e Saia.

Concorso Scuola: il ricorso presentato dallo studio Leone

Il ricorso è stato presentato dal nostro staff legale per consentire la partecipazione al Concorsone del ricorrente che, nonostante fosse già insegnante precario di Educazione Musicale nella Scuola media, oltre ad essere in possesso del relativo titolo di studio, non era stato ammesso alla prova.

Tale preclusione è derivata dal fatto che il MIUR ha indetto il concorso anche per l’insegnamento di discipline, e più specificatamente A-53 (Storia della Musica), A-63 (Tecnocologie Musicali) e A-64 (Teoria, analisi e composizione), le cui rispettive classi di concorso sono state istituite per la prima volta con il D.P.R. del 14.2.2016, n. 19.

Pertanto, considerata la mancata attivazione di percorsi abilitativi ordinari in dette discipline – l’ultimo ciclo di TFA (II) risale, infatti, all’anno accademico 2014/2015 – il TAR ha accolto la domanda del nostro ricorrente di essere ammesso a partecipare alle prove concorsuali

Clicca qui per leggere l’ordinanza

Concorso Scuola, ricorso: l’iter seguito dal Tar

Ancora una volta il TAR ha fondato il proprio percorso argomentativo riferendosi all’ l’Ordinanza del Consiglio di Stato n.1836/2016 laddove afferma che “la normativa primaria di riferimento del tutto legittimamente richieda (oltre al titolo di studio previsto per ciascuna classe di concorso) il possesso dell’abilitazione all’insegnamento quale ulteriore requisito necessario per essere ammessi ai concorsi di cui all’art. 400 del cit. D.Lgs. n. 297/1994, e perciò anche a quello di cui qui trattasi, bandito il 26 febbraio 2016 ai sensi del comma 114 della legge n. 107/2015; ma che a tutti tali concorsi, nondimeno, continui altresì ad applicarsi, interinalmente, la disciplina transitoria di cui all’art. 402 dello stesso D.Lgs. n. 297/1994, in forza della quale – per ciascuna classe di concorso – debba prescindersi dal possesso dell’abilitazione come ineludibile requisito di ammissione al concorso finché, per quella specifica classe, non sia stato attivato e compiuto almeno un percorso abilitativo “ordinario”.

Pertanto, il Consiglio di Stato ha ritenuto “illegittima la clausola del bando …che, limitatamente al caso da ultimo esposto, non consenta la partecipazione al concorso anche a prescindere dall’abilitazione”

Come sopra specificato, per le classi di concorso musicali non risultano obiettivamente attivati percorsi abilitativi ordinari.

Concorso Scuola: la decisione del Tar

I giudici, quindi, ha ammesso con riserva alle prove il nostro ricorrente.

Concorso Scuola: irregolare svolgimento del Concorsone

Accanto alle illegittimità derivanti dal mancato accesso al Concorso per gli insegnanti privi d’abilitazione, sempre di più, in questi giorni, sono le segnalazioni di anomalie riscontrate durante lo svolgimento delle prove sia scritte che pratiche. Tante sono, infatti, le irregolarità che potrebbero ribaltare l’andamento della selezione (ad esempio la data di emissione delle griglie di valutazione, la struttura del laboratorio ove espletare la prova pratica, eventuali anomalie nel testo delle domande).

Coloro che abbiano vissuto in prima persona degli episodi “anomali” possono inviarci la propria segnalazione cliccando qui.

22/04/2022

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!