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CTU, è nulla quando è stato violato il diritto di difesa

CTU, è nulla quando è stato violato il diritto di difesa

L’omissione, anche di una, delle comunicazioni imposte dalla legge, a cominciare dallo stesso avvio delle operazioni peritali, non comunicato alle parti e/o ai loro difensori, induce la nullità della consulenza stessa soltanto qualora, con riguardo alle circostanze del caso concreto, abbia pregiudicato il diritto di difesa.

norma_default200Interessante pronuncia del Consiglio di Stato (Sentenza 7 febbraio 2017 , n. 534), in materia processuale amministrativa, con la quale i Giudici effettuano una disamina dell’istituto della consulenza tecnica di ufficio nel processo amministrativo, Sulla base dei principi generali in materia di diritto di difesa costituzionalmente garantiti e della giurisprudenza dominante, il Collegio afferma che nel caso sottoposto al suo giudizio è da considerarsi nulla la c.t.u., con conseguente rinvio al primo giudice per nullità della sentenza su di essa basata, quando non sia stato garantito il diritto di difesa, per non avere il consulente tecnico inviato ai consulenti di parte la bozza della relazione.

CTU, i rilievi dei Giudici

Palazzo_SpadaI Giudici ricordano che il consulente tecnico d’ufficio ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. c), c.p.a. di inviare lo schema della propria relazione «alle parti ovvero, se nominati, ai loro consulenti tecnici» perché deve assicurare un essenziale e indefettibile contraddittorio tecnico, tra le parti, anche nella formazione del tale mezzo istruttorio, pena la violazione degli art. 24 e 111 Cost., sicché deve inviare lo schema al consulente di parte, se nominati, per consentire a questi di interloquire, senza che a ciò possa sopperire l’invio dello schema ai soli difensori delle parti, che non sono tenuti a comunicare l’elaborato al proprio consulente.
La circostanza che la c.t.u. abbia carattere «cartolare» non può comunque esimere il consulente dal comunicare l’avvio delle operazioni peritali alle parti e, soprattutto, ai loro consulenti, proprio per consentire loro di interloquire, nel corso delle operazioni peritali, sulla documentazione utilizzata dal c.t.u. per rispondere ai quesiti, per valutare insieme il metodo e i criteri operativi che il c.t.u. avrebbe seguito, nell’essenziale contraddittorio tra le parti, prima ancora che le conclusioni del suo lavoro, sicché non può giustificarsi in alcun modo la concezione “solipsistica” e riduttiva secondo cui tale contraddittorio avrebbe la limitata funzione di consentire alle stesse di replicare, mediante deduzioni scritte, alle conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u., nell’assenza di un preventivo confronto e di una costruttiva interlocuzione con i consulenti di parte, ridotti al ruolo di semplici osservatori e censori, ex post, del suo operato.
L’omissione, anche di una, delle comunicazioni imposte dalla legge, a cominciare dallo stesso avvio delle operazioni peritali, non comunicato alle parti e/o ai loro difensori, induce la nullità della consulenza stessa soltanto qualora, con riguardo alle circostanze del caso concreto, abbia pregiudicato il diritto di difesa per non essere state le parti anzidette poste in grado di intervenire alle operazioni, onde la riferita nullità non si verifica qualora risulti che le medesime parti, con avviso anche verbale o in qualsiasi altro modo, siano state egualmente in grado di assistere all’indagine e di esplicare in essa le attività ritenute convenienti (v., ex plurimis, Cass., sez. II, 23 dicembre 2015, n. 25957).

Luca Di Carlo per Norma.dbi.it

14/04/2022

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