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Decaduta per l’ateneo palermitano, il Tar la riammette a Medicina

Non aveva sostenuto esami per cinque anni consecutivi, per tale ragione l’Università degli studi di Palermo l’aveva dichiarata “decaduta” dallo statuts di studente. Fa ricorso al Tar e i giudici amministrativi annullano il provvedimento e la riammettono al Corso di laurea in Medicina.

decadutaL’ateneo palermitano l’aveva dichiarata decaduta per non aver superato esami previsti dal Regolamento didattico del Corso di studio per cinque anni accademici consecutivi, così come previsto dal regolamento, nella parte in cui, all’art. 26, comma 4, dispone che “lo studente fuori corso decade dallo status di iscritto ad un Corso di studio qualora non abbia superato alcun esame previsto dal Regolamento didattico del Corso di studio per cinque anni accademici consecutivi“.

Va precisato che il provvedimento di decadenza non solo sarebbe stato adottato senza previa comunicazione di avvio del procedimento, ma andrebbe in contrasto con l’art. 149 del regio decreto che prevede la decadenza solo a carico degli studenti che non abbiano sostenuto esami per otto anni consecutivi.  Poiché nel 2001 è stata introdotta, nel regolamento d’ateneo, una nuova causa di decadenza, applicabile anche ai soggetti che, come la ricorrente, risultano immatricolati da numerosi anni, gli studenti universitari potrebbero così ricevere trattamenti differenti, a seconda dell’ateneo in cui sono iscritti.

Il giudice di appello ha di recente chiarito che “se è pur vero, infatti, che la legge n. 341 del 1990 (recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari) sancisce il principio di autonomia didattica di ciascun ateneo (art. 11) e affida l’ordinamento degli studi dei corsi e delle attività formative ad un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato «regolamento didattico di ateneo», è altrettanto vero che detta autonomia non può esorbitare dai principi generali fissati nell’ambito del regolamento attuativo, appaiono esorbitare sul piano oggettuale dalla pur riconosciuta autonomia universitaria, limitata alla libera modulazione dei corsi di studio e della didattica, nonché alla organizzazione della carriera degli studenti, senza tuttavia la possibilità di incidere, con previsioni decadenziali, sulle situazioni pregresse degli studenti iscritti ai corsi di vecchio ordinamento”.

Ne consegue che le ulteriori ipotesi di decadenza, inserite nel regolamento delle singole università, rispetto a quelle oggetto della normativa primaria statale, appaiono sfornite di adeguata base giuridica e in contrasto con il principio di gerarchia delle fonti. Per tale ragione i giudici del Tar hanno accolto il ricorso, annullato il provvedimento di decadenza e riammesso la studentessa all’Università.

Chiunque si trovasse in una situazione simile, con un provvedimento di decadenza, può contattare il nostro studio legale, inviando una mail a [email protected], per ottenere la dovuta tutela.

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05/04/2019

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