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Demansionamento infermieri, quando è legittimo e a quali condizioni?

Il demansionamento si verifica quando al lavoratore vengono affidate mansioni inferiori rispetto a quelle per cui è stato assunto. Quando è illegittimo è previsto un risarcimento del danno

Il demansionamento

L’art. 2103 c.c. prevede che “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”.

Ai successivi commi, la legge prevede che il lavoratore possa essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali o per previsione di contratti collettivi, a patto che le nuove mansioni siano riconducibili alla medesima categoria legale d’inquadramento.

In tali ipotesi, il mutamento di mansioni in peius deve essere comunicato per iscritto, a pena di nullità.

Inoltre, il lavoratore, pur variando le mansioni nelle ipotesi previste dalla legge, ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo anteriore alla modifica, “fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa” (art. 2103, comma 5, c.c.).

Nel caso in cui il datore di lavoro adibisca il lavoratore a mansioni inferiori, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge, il lavoratore potrà agire per l’accertamento dell’illegittimità e per richiedere il risarcimento del danno.

La giurisprudenza di legittimità, sul punto, ha affermato che “In caso di demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno, costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione”.

La figura professionale dell’infermiere e dell’OSS

L’art. 1 del D.M. 793/94, stabilisce che: “l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.

L’operatore socio sanitario è, invece, chiamato a coadiuvare il medico – e, soprattutto, il personale infermieristico – nello svolgimento delle sue attività dedicandosi, in ambito ospedaliero, ai bisogni primari del paziente, nonché alle attività igienico-domestico-alberghiere di quest’ultimo.

Inoltre, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, l’infermiere professionale, anche in considerazione del percorso formativo per l’accesso alla professione (Laurea triennale ed eventualmente specializzazione, nonchè la necessaria formazione continua con i corsi ECM), “svolge mansioni maggiormente qualificate e, pertanto superiori”, tanto che il citato DM 739/’94 dispone che l’infermiere provveda ad una sorta di “coordinamento” del personale di supporto (..e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali; f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto. L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

Spesso accade che per sopperire alle carenze di organico delle Asl, l’infermiere si trovi a svolgere in modo continuativo e sistematico le mansioni inferiori tipiche degli operatori socio-sanitari (OSS).

 

Risarcimento del danno in caso di demansionamento

Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Cagliari, con cui era stato accertato il demansionamento di alcuni infermieri, adibiti dall’Azienda Ospedaliera ad attività di natura alberghiera e di intervento igienico-sanitario sui degenti proprie del personale ausiliario delle inferiori categorie. La Corte, in particolare, ha confermato la condanna dell’AZIENDA al risarcimento del danno non patrimoniale e ad adibire gli originari ricorrenti alle mansioni proprie del livello di inquadramento.

Con riguardo al danno patito dagli infermieri e alla sua quantificazione, la Cassazione ha ritenuto provato il danno all’immagine e alla dignità professionale, facendo ricorso al criterio equitativo per la sua liquidazione, utilizzando un criterio oggettivo, quale è quello della misura percentuale della retribuzione.

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04/03/2024

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