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Diplomati in Massofisioterapia possono iscriversi al terzo anno di Fisioterapia

Oggi torniamo a parlare della la posizione  giuridica dei Massofisioterapisti rispetto a quella dei Fisioterapisti.

Sul punto, riteniamo che il Consiglio di Stato abbia chiuso una vicenda annosa (sent. n.1105/2015 sez VI), con un principio che ha posto fine a clamorosi contrasti giurisprudenziali e dottrinali. Principio che è stato ribadito ultimamente da diversi Tribunali Regionali italiani.

I diplomati in Massofisioterapia possono iscriversi al terzo anno del corso di Fisioterapia

download (1)Con questa pronuncia i diplomati in Massofisioterapia potranno richiedere la riconversione creditizia del diploma triennale di massofisioterapista, la valutazione e la conversione dei crediti formativi e dunque la consequenziale iscrizione al terzo anno del corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi prescelta.

La sentenza ha annullato il provvedimento dell’Università che aveva respinto la domanda presentata dall’odierno appellato volta ad ottenere la riconversione creditizia del diploma triennale di massofisioterapista.

Si tratta di un elemento innovativo per la figura del massofisioterapista.

Diplomati in Massofisioterapia, il ragionamento del Consiglio di Stato

Il collegio della sesta sezione ha ben evidenziato che “ai sensi dell’art. 1 del d.m. 27 luglio 2000l’equipollenza vale per tutti i titoli di massofisioterapista conseguiti in base alla legge 19 maggio 1971, n. 403, a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi.

Fissato il principio secondo cui il diploma di massofisioterapista rappresenta titolo equipollente al diploma universitario di fisioterapista, non hanno pregio le ulteriori argomentazioni, delle Università, dirette a sostenere che tale equipollenza, comunque, non varrebbe ai fini dell’accesso al corso di laurea in fisioterapia in quanto è necessario superare prima i test d’ingresso per poi accedere al corso di laurea.

Sul punto è intervenuta l’Adunanza Plenaria ( N 1 del 28/01/15) affermando il principio secondo il quale “il superamento del test può essere richiesto per il solo accesso al primo anno di corso e non anche nel caso di domande d’accesso dall’esterno direttamente ad anni di corso successivi al primo. Del resto , la ratio dei test di ingresso nelle Facoltà a numero chiuso è, in primo luogo, quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce.

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11/04/2022

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