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Diritto amministrativo, ne bis in idem: vale anche nel giudizio di ottemperanza?

(Da Norma.dbi.it)

10988486_1533178570280722_3050298689602970366_nIl T.A.R. Lecce conferma l’estensione del ne bis in idem al giudizio di ottemperanza, precisando quando e perché si configura tale estensione.

Nel giudizio di ottemperanza, un ricorso avente ad oggetto causa identica, tanto per petitum quanto per causa petendi, ad altro precedente ricorso, è inammissibile. Ed invero, il divieto di ne bis in idem è estensibile anche all’azione di ottemperanza, atteso che quest’ultima non è inquadrabile nello schema della mera azione esecutiva di sentenze o altri provvedimenti equiparabili, ma presenta profili di carattere cognitorio che arricchiscono il contenuto della domanda, atteso che il giudice dell’ottemperanza esercita gli ampi poteri conferiti dalla legge, integrando l’originario disposto della sentenza impugnata dinanzi ad esso, con determinazioni che non ne costituiscono una mera esecuzione, ma un’attuazione in senso stretto, dando luogo al cd. giudicato a formazione progressiva. Il principio del ne bis in idem opera, del resto, anche nel processo amministrativo, nel cui ambito deve ritenersi sussistente l’esigenza generale posta a base del divieto di riproporre domanda giudiziale connotata dalla identità degli elementi costitutivi, in base al rinvio esterno disciplinato dall’art. 39 del c.p.a..

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10/12/2015

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