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Diritto bancario, l’invalidità del mutuo concesso per acquistare prodotti finanziari di dubbia redditività

imagesCome recita un antico proverbio: “fidarsi è bene, non fidarsi è meglio!”.

A giudicare da una recente pronuncia della Cassazione, infatti, sembra proprio che la prudenza e l’accortezza non siano mai troppe quando ci si accinge a compiere un investimento bancario.

La questione sulla quale è intervenuta la Cassazione, con una recentissima ordinanza del 30 settembre 2015, riguarda il contratto atipico mediante il quale la banca concede un mutuo ad un cliente per compiere operazioni finanziarie apparentemente sicure – perchè prospettate come rispondenti ad esigenze di previdenza complementare –  le quali, però, celano elevati rischi ad esclusivo discapito dello sventurato investitore.

Nel caso di specie, il prodotto finanziario era stato presentato come “piano pensionistico integrativo a profilo di rischio molto basso e con possibilità di disinvestire in qualunque momento, senza alcun onere”.

Ebbene, la Sesta sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 30/09/2015 n. 19559, ha stabilito che tale comportamento è in contrasto con i principi generali ricavabili dagli artt. 47 e 38 della Costituzione consistenti nella tutela del risparmio e nella garanzia da rischi eccessivi rispetto alla finalità di assicurarsi un sostegno per il tempo in cui saranno venuti a cessare i redditi ordinari da attività di lavoro od impiego od impresa o professione.

Due sono i motivi posti alla base della decisione della Cassazione.

Il primo motivo riguarda la cd. “passività dell’investitore”, in quanto a quest’ultimo  non è concesso influire in alcun modo sulle concrete modalità di gestione, le quali sono demandate alla banca fin dal momento della composizione dei fondi di investimento e quindi di determinazione del relativo rischio con atto unilaterale del finanziatore anche in potenziale conflitto di interessi.  A nulla vale, infatti, la previsione della possibilità di “disinvestire in qualunque momento”, in quanto ciò si rivela un’evidente forzatura, attesa la rigidità ed il carattere complessivo di una simile azione.

Il secondo motivo concerne l’illecito in sé, il quale non riguarda né il trasferimento del rischio dell’oscillazione del valore dei fondi né quello della insolvenza del cliente, bensì la commistione di essi e la finalizzazione dell’uno all’altro: combinazione che finisce con l’attribuire alla banca, a fronte della convinzione di controparte di avere assunto ragionevoli prospettive di investimenti a fini di previdenza complementare, il vantaggio della garanzia patrimoniale generale del cliente in ordine a quei titoli che essa stessa può avere individuato, soprattutto se in conflitto di interessi e se in concreto destinati ad esiti finanziari infausti o rovinosi.

images (1)Alla luce di tale pronuncia si può, dunque, affermare che esistono dei veri e propri campanelli di allarme in grado di segnalare l’illiceità di un mutuo bancario finalizzato all’acquisto di prodotti finanziari della stessa banca.

E, precisamente:

–  titoli di redditività particolarmente dubbia, in quanto dietro questi si cela il prepotere della finanziatrice, che ha la facoltà esclusiva di determinare della composizione dei fondi, anche in posizione di conflitto di interesse.

– evidente rigidità del contestuale finanziamento concesso, soprattutto se a tasso fisso e senza possibilità di modificarlo in corso di rapporto, per un tempo ragguardevole;

– finalità della controparte del piano come sollecitazione o valida considerazione delle sue aspettative di natura lato sensu previdenziale.

Pertanto, ogniqualvolta ci si appresti a compiere tali operazioni, occorrerà prestare molta attenzione per evitare di incappare in proposte ingannevoli da parte degli istituti di credito.

Articolo a cura dell’Avv. Claudia Caradonna

19/04/2017

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