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Diritto dell’UE, inapplicabilità della proroga del trattenimento presso i CIE dei richiedenti asilo

immigrati-centro-accoglienza-lampedusa1Con una recente decisione il Tribunale di Roma ha rinvigorito la portata e la dimensione del diritto di asilo nell’ordinamento italiano, anche alla luce della disciplina europea. In particolare, la Sent. n. 14341/2014 ha chiarito la portata dell’art 21 D.lgs. n. 25/2008, ai sensi del quale l’Autorità competente dispone il trattenimento nei CIE (Centri identificazione ed espulsione) dei soggetti destinatari di un provvedimento di espulsione.

Tale disposizione, infatti, deve essere correttamente interpretata in maniera costituzionalmente orientata e conformemente ai principi sanciti dalla Sentenza della Corte di Giustizia UE nella causa Arslan (C-534/11), la quale ha stabilito l’inapplicabilità della Direttiva rimpatri 2008/115/CE ai richiedenti asilo. Con tale decisione, i giudici di Lussemburgo hanno sancito che “il solo fatto che un richiedente asilo, al momento della proposizione della sua domanda, sia oggetto di un provvedimento di allontanamento e che sia disposto il suo trattenimento in base all’articolo 15 della direttiva 2008/115 non permette di presumere, senza una valutazione caso per caso di tutte le circostanze pertinenti, che egli abbia presentato tale domanda al solo scopo di ritardare o compromettere l’esecuzione della decisione di allontanamento e che sia oggettivamente necessario e proporzionato mantenere il provvedimento di trattenimento”.

Concordemente, i giudici di merito di Roma e Catanzaro hanno ritenuto di dovere stabilire che tale proroga, quando disposta nei confronti di un soggetto richiedente protezione internazionale e destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, non possa essere concessa automaticamente, ma debba essere oggetto di una valutazione specificamente riferita al caso concreto onde verificare se la domanda di asilo sia stata proposta al solo scopo di evitare l’espulsione.

Ciò comporta che le decisioni di trattenimento presso i CIE debbano essere specificamente motivate in ordine alle esigenze che abbiano reso necessario il provvedimento, pena la loro radicale annullabilità.

In particolare, i destinatari di tali provvedimenti devono essere messi a conoscenza delle specifiche circostanze che ne costituiscono il fondamento, nonché degli elementi dai quali dedurre la proporzionalità della misura stessa nel caso concreto.

Solo se interpretato in tal senso, la disposizione in esame può dirsi conforme alla Direttiva rimpatri 2008/115, nonché alla Direttiva procedura il cui art. 7 par. 1 stabilisce che, salvo le limitate eccezioni specificamente prevista dal par. 2, i richiedenti asilo abbiano il diritto a rimanere, ai fini esclusivi della procedura, nello Stato membro in cui la loro domanda è stata depositata, fintantoché l’autorità competente non si sia pronunciata in primo grado su tale domanda.

Articolo a cura dell’Avv. Simona Fell

 

19/04/2017

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