Cerca

Diritto penale, approvati dal Consiglio dei Ministri i decreti sulla depenalizzazione

Approvati dal Consiglio dei Ministri i decreti sulla depenalizzazione.

Contro i reati meno gravi più efficaci le sanzioni civili e il risarcimento del danno. Sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi antiriciclaggio.

dirittopenaleIl Consiglio dei Ministri del 13 novembre, su proposta del Guardasigilli Andrea Orlando, ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo recante disposizioni in materia di «abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo 2, co. 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67».

La riforma mira a modulare la gamma dei rimedi a disposizione del sistema sanzionatorio per contrastare quegli illeciti connotati da una scarsa offensività, ma comunque meritevoli di una risposta «efficace ed effettiva» da parte dello Stato. La principale novità introdotta dal nuovo decreto sulla depenalizzazione consiste nella previsione, in sostituzione della sanzione penale, di una sanzione pecuniaria civile, avente di natura pubblicistica e devoluta allo Stato, che si affianca al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.

Questo innovativo strumento dovrebbe offrire, secondo il Governo, un duplice vantaggio. Da un lato si alleggerirebbe di molto il carico di lavoro delle Procure, sollevandole dal carico dei reati bagatellari, liberando così risorse per fronteggiare gli illeciti più gravi e pericolosi. Dall’altro, l’esecutivo auspica che l’operare congiunto di una sanzione pecuniaria e del risarcimento del danno possa avere una maggiore capacità di deterrenza rispetto alla commissione di tali illeciti e, contemporaneamente, garantisca una migliore tutela della persona offesa rispetto a quanto non riesca oggi a fare il processo penale.

In altre parole, la persona offesa potrà ricorrere al giudice civile per ottenere il pagamento dei danni procurati e – per alcuni illeciti – il magistrato, accordato il risarcimento, potrà stabilire anche una sanzione pecuniaria che sarà incassata direttamente dall’erario dello Stato.

La depenalizzazione riguarda, fra l’altro, reati come l’ingiuria, il furto del bene dal comproprietario in danno degli altri comproprietari, l’appropriazione di cose smarrite: per questo gruppo di illeciti la sanzione pecuniaria potrà oscillare da un minimo di cento a un massimo di ottomila euro. Per gli illeciti relativi all’uso di scritture private falsificate o la distruzione di scritture private, invece, la sanzione raddoppia.

dentroSono stati mantenuti nell’ambito del penalmente rilevante, invece, alcuni reati di occupazione di beni immobili privati, quali l’usurpazione di immobili, l’invasione di terreni o edifici, la deviazione di acque e modifica dello stato dei luoghi. Si tratta di fattispecie sanzionatorie corrispondenti a condotte a tutt’oggi in notevole espansione, come l’occupazione abusiva di alloggi o case di villeggiatura.

È davvero innovativa la previsione di una sanzione pecuniaria civile, che ha natura pubblicistica ed è devoluta allo Stato, e che si aggiunge al risarcimento del danno nei confronti della persona offesa.

La depenalizzazione riguarda anche gli obblighi antiriciclaggio previsti dall’art. 55 del d.lgs. 231/2007 puniti con la sola pena pecuniaria, per i quali il Consiglio dei Ministri – con l’approvazione di un secondo schema di decreto – ha reputato più idonea una sanzione di tipo amministrativo. A fronte della fuoriuscita dall’area del penalmente rilevante, tuttavia, le nuove sanzioni amministrative finiscono con essere addirittura più pesanti sul piano economico, con i massimi edittali che superano del doppio gli importi attualmente previsti dalle le sanzioni penali. Il nuovo regime sanzionatorio, infatti, prevede una forbice che va da un minimo di cinque mila ad un massimo di trenta mila euro.

Più in particolare, sono tre le condotte che sono transitate dall’area del penalmente rilevante nell’alveo degli illeciti amministrativi.

In primo luogo  la violazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di verifica della clientela (art. 55, co. 1) da parte di intermediari, professionisti o revisori; Il secondo illecito oggetto di depenalizzazione riguarda invece la violazione degli adempimenti concernenti la registrazione e la conservazione della documentazione relativa all’identificazione della clientela (art. 55, co. 4);

camera-dei-deputati-640x299L’ultimo reato depenalizzato, infine, è quello preveduto dal comma 7 dell’art 55, ovvero quello riguardante gli obblighi di trasmissione degli intermediari per rendere possibile le operazioni di registrazione.

Nella depenalizzazione non possono invece essere inserite le altre fattispecie previste all’articolo 55 del decreto 231/07: per queste, infatti, insieme alla pena pecuniaria è contemplata anche una misura detentiva.

Articolo a cura dell’Avv. Andrea Merlo

10/12/2015

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!