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Docenti che assistono familiari con handicap gravi, esclusa la priorità nella mobilità interprovinciale 

È patente l’illegittimità di cui sono affetti il CCNI 2017/2018 e l’O.M. 221/2017 nella parte in cui non riconoscono nessuna precedenza alla mobilità interprovinciale al docente che assiste il genitore gravemente disabile. 

L’art. 14 del C.C.N.I 2017/2018 ha stabilito che “Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.

Tale precedenza è stata riconosciuta, invece, dall’art. 13, ai docenti interessati alla mobilità provinciale.

L’Ordinanza di mobilità 2017/2018 ed il CCNI, pertanto, hanno determinato una illegittima disparità di trattamento tra coloro che hanno richiesto la mobilità interprovinciale e coloro che hanno partecipato alla mobilità provinciale.

Ciò, malgrado quanto chiaramente prescritto dai commi 5 e 7 dell’art. 33 della Legge n. 104/92, i quali non prevedono alcuna distinzione tra le fasi della mobilità e garantiscono la precedenza in questione a tutti i docenti che siano figli e referenti unici di un genitore gravemente disabile.

Inoltre, le previsioni del CCNI e dell’O.M. si pongono in contrasto anche con l’art. 601 del D. Lgs. n. 297/94, il quale, senza fare riferimento alcuno alle fasi di mobilità, stabilisce che: “Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”. 

Pertanto, la disparità di trattamento operata dall’O.M 221/2017 e dal CCNI 2017/2018 non ha alcun addentellato normativo ed è pertanto assolutamente illegittima.

Docenti che assistono familiari con handicap gravi, che fare? 

Come meglio analizzato nella scheda informativa sul ricorso (clicca qui per accedere alla scheda), la giurisprudenza si è più volte pronunciata in maniera favorevole, accogliendo i nostri ricorsi proposti in favore dei docenti ai quali il MIUR non aveva riconosciuto la precedenza in sede di mobilità interprovinciale.

In tantissimi Tribunali d’Italia infatti tali docenti hanno avuto la meglio riuscendo ad ottenere in pochi giorni il trasferimento verso casa.

Lo studio legale Leone-Fell offre assistenza a tutti i docenti che siano rimasti vittime di tali illegittime disposizioni regolamentari e contrattuali.

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16/11/2017

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