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Esame avvocato, errata composizione della commissione: nostra vittoria al Tar!

commissioneAveva partecipato all’esame di abilitazione forense del 2016 presso la Corte d’Appello di Bologna. Gli elaborati scritti sono stati corretti da una sottocommissione a Catanzaro. Ma i risultati conseguiti dalla candidata non le hanno permesso di ottenere l’ammissione alla prova orale. Ritenendo non corretta l’inidoneità ottenuta, si è rivolta al nostro Studio legale per ottenere la dovuta tutela. I giudici del Tar dell’Emilia Romagna hanno accolto le nostre tesi e obbligato l’amministrazione alla ricorrezione degli elaborati.

Ottenuti i verbali della commissione, a seguito di istanza di accesso agli atti, il nostro staff legale ha individuato un’irregolarità che ha inficiato l’intera procedura di correzione degli elaborati, ovvero un’illegittima composizione della sottocommissione che ha corretto gli elaborati della ricorrente. Dei cinque componenti, quattro erano avvocati e uno era magistrato. Mancava dunque la componente del mondo accademico.

La circostanza che la quasi totalità della Commissione d’esame fosse costituita da appartenenti alla professione forense – si legge nella sentenza – non può essere priva di pregio e non può che dare adito a dubbi di legittimità. Infatti, l’art.47 della legge 31 dicembre 2012, n.247 va interpretato nel senso che tale norma ha fatto venire meno il principio di fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale, con la conseguenza che, nelle sedute della Commissione sia necessaria la presenza di membri appartenenti alle tre diverse realtà del mondo giuridico (forense, magistratuale ed accademica) secondo la proporzione stabilita dalla legge, sul presupposto che gli esponenti di ciascuna delle tre predette categorie siano portatori di sensibilità giuridiche connotate da diversi accenti e sfumature, che verosimilmente li condurranno, in sede di correzione degli elaborati, a valorizzare differenti aspetti delle prove di esame, cosicché l’alterazione del peso delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell’esame”.

La giurisprudenza è concorde sul punto, affermando che “la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense non consente alle commissioni esaminatrici di operare in composizione diversa da quella prescritta, ragion per cui l’inosservanza di tale regola comporta la violazione dell’art. 47 e dunque l’annullabilità degli atti compiuti dall’organo illegittimamente composto”.

Il Tar dell’Emilia Romagna si è definitivamente espresso sul ricorso, obbligando il Ministero della Giustizia a convocare una nuova commissione per procedere alla ricorrezione delle prove della ricorrente.

Pertanto, in caso di errata composizione della commissione è possibile dunque chiedere la ricorrezione dei propri elaborati. Per contattare il nostro staff legale invia una mail a [email protected]

21/04/2022

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