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Esame avvocato 2015/2016: è possibile fare ricorso al TAR?

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Esame avvocatoEsame avvocato: è possibile fare ricorso al TAR?
Nei giorni scorsi abbiamo concentrato la nostra attenzione sul tema dell’abilitazione forense.
Ecco alcuni casi in cui il praticante avvocato, ingiustamente bocciato all’esame di Stato, ha non solo il diritto, ma valide ragioni per proporre il ricorso al TAR:

Esame avvocato: le ragioni

1) Qualora non sia chiaro il collegamento tra i criteri valutativi ed il punteggio numerico 

Non sono una novità i numerosi i casi di segnalazione per quanto riguarda la fretta e la poca attenzione poste dalla Commissione esaminatrice in sede di valutazione degli elaborati scritti.

Ebbene, la giurisprudenza sul punto ha in passato ritenuto che nel caso degli esami de quibus, la Commissione d’esame locale, recependo tutti i dettagliati criteri generali, predisposti dalla Commissione Centrale, sulla base dei quali valutare le prove scritte d’esame, avrebbe ben potuto e dovuto utilizzarli quali parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo.
Vale a dire che, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni del giudizio negativo, nonché di consentire un effettivo sindacato giurisdizionale, la Commissione avrebbe dovuto assegnare un punteggio quanto meno con riferimento alle singole specifiche voci per le quali riteneva di esprimere un giudizio negativo (ad es. esposizione, esauriente trattazione delle varie parti della traccia, ecc.), per poi assegnare il punteggio definitivo” (cfr. T.A.R Sicilia, Catania, sez. IV, ord. n. 919/2015).
 Anche il T.A.R. Milano ha ritenuto, sui ricorsi presentati dal nostro studio Legale, di dover accoglierli deducendo che  “i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto che, al di là del semplice voto numerico, nessuna motivazione o segni grafici di correzione sono stati apposti sugli elaborati in sede di correzione da parte della Sottocommissione, risultando pertanto incomprensibile la valutazione negativa delle prove svolte dal ricorrente” (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, ord. n. 1384/2015)
Ma la notizia più rilevante è che, oggi, l’altalenanza di orientamenti giurisprudenziali sul punto, dovrebbe concludersi in favore dei ricorrenti. 
A soccorrere i candidati, infatti, è intervenuto il legislatore che nella legge di riforma della professione forense ha imposto alle commissioni d’esame nuove regole per la correzione dei compiti.
Ed infatti, la nuova disciplina che finalmente da quest’anno è entrata in vigore, prevede che la commissione debba “annotare le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti” (art. 46, comma 5, della l.n. 247 / 2012).
Pertanto, non basta più il voto numerico, ma serve una chiara ed esplicita motivazione per la bocciatura.
2) Qualora il voto numerico sia prossimo alla sufficienza
Per risultare sufficienti alle prove scritte bisogna prendere 90, ma se il voto è prossimo alla sufficienza è giusto fare ricorso al TAR. E’ precisato, infatti, che “nel caso di valutazione insufficiente che comporti la bocciatura, ma prossima tuttavia alla sufficienza, la commissione è tenuta a motivare succintamente per iscritto le ragioni che hanno indotto alla medesima bocciatura del candidato”.
Ebbene, se il giudizio complessivo di inidoneità riportato dal ricorrente (88) è da reputarsi “prossimo alla sufficienza” (fissata in almeno 90 punti dall’art. 17 bis, comma 2, del r.d. n. 37/1934), si impone una esplicazione fraseologica del punteggio numerico assegnato agli elaborati (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, ord. 7 novembre 2014 n. 1861; ord. 6 novembre 2014 n. 1838).
Pertanto, tutti coloro i quali – trovandosi a cavallo della sufficienza – dovessero rinvenire una violazione sotto questo profilo, possono presentare ricorso per vedersi riconosciuta una seconda sacrosanta possibilità.
3)Qualora l’elaborato sia stato svolto correttamente, ma misteriosamente dichiarato insufficiente
Com’è noto, il giudizio è discrezionale ed è la commissione a decidere se il compito merita la sufficienza oppure no.
Tuttavia, non di rado accade che il giudizio risulti negativo anche se l’elaborato è strutturato correttamente, riuscendo il candidato a risolvere la traccia adeguatamente senza peccare in specificità e completezza.
Quando le soluzioni adottate dal candidato risultino conformi – quanto agli aspetti dell’inquadramento logico sistematico – a quelle prospettate dalla stampa tecnica di settore riprendendo specifiche pronunce della Corte di Cassazione intervenute nelle rispettive materie d’esame e tali soluzioni risultano, altresì, correttamente applicate alle fattispecie concrete oggetto dei quesiti si impone la ricorrezione.
Se la prova è sviluppata con un senso logico, risponde in maniera esaustiva al quesito e non presenta gravi punti deboli, quindi, non può essere considerata insufficiente solo perché, per esempio, ci si è dilungati troppo nell’excursus teorico.
Ebbene, pur essendo il giudizio della commissione qualificabile come tecnico discrezionale, “lo stesso può essere oggetto di indagine da parte del G.A. qualora siano ravvisabili – come nel caso di specie – estremi di palese illogicità o irragionevolezza” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, ord. 04 settembre 2014 n. 1387)
Pertanto, anche in questo caso, sarà necessario rivolgersi ad un legale esperto nel campo in grado di corredare in sede giudiziale di un apposito parere pro veritate il vostro elaborato ingiustamente dichiarato insufficiente.
4)Qualora venga rilevata una patente violazione delle norme durante lo svolgimento delle prove 
Se il candidato ha la prova – anche tramite la visione dei verbali – che le modalità della selezione non si siano svolte conformemente alla procedura ed è stato per questo penalizzato in fase di valutazione, potrà fare ricorso al TAR e spiegare le sue ragioni.
Senza considerare i numerosi scandali e le truffe spesso scoperte nelle varie città italiane, valga da esempio il caso di un candidato, assistito dal nostro studio legale, che ha impugnato la sua bocciatura alla prova orale poiché lamentava che le domande non fossero state estratte a sorte. Il giudice ha accolto la sua richiesta, ha disposto che la prova fosse rinnovata e davanti a una commissione diversa.

Esame avvocato: come agire

Innanzitutto, in caso di non ammissione alla prova orale, per non aver raggiunto la soglia di 90 punti ovvero in caso di annullamento della prova, se volete adire l’Autorità giudiziaria per verificare l’effettiva illegittimità dell’esclusione, è necessario, presentare un’istanza di accesso agli atti alla Segreteria competente, istituita presso la Corte di Appello di appartenenza.

Per fare ciò è necessario elaborare una richiesta di accesso agli atti piuttosto specifica.
Lo staff Legale dello studio Leone – Fell & Associati ha predisposto un’istanza di accesso agli atti gratuita scaricabile al seguente link.
Per aderire al ricorso scarica i moduli cliccando qui.
Per qualunque informazione scrivici nella sezione “Raccontaci il tuo caso”.
 

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Per sapere se sussistono gli estremi per proporre il ricorso compila il form qui sotto. 

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12/04/2022

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