Cerca

Inidoneità contestabile se il giudizio è contraddittorio o non riferibile al candidato

inidoneità-contestabile-ricorso-giudizio-contraddittorio-candidato

Era stato escluso per inidoneità attitudinale dal concorso per allievi Carabinieri in ferma quadriennale, ma non ritenendo tale esito corretto, aveva proposto ricorso e i giudici del Tra prima e del Consiglio di Stato poi, hanno confermato l’illegittimità del provvedimento, “sulla scorta dell’insufficienza della motivazione del giudizio tecnico sull’idoneità attitudinale espressa senza un collegamento diretto ai test attitudinali somministrati al candidato”.

Il Ministero si era appellato al giudizio di primo grado, puntando sulla discrezionalità del giudizio. I giudici del Consiglio di Stato hanno pertanto specificato che “La discrezionalità che si esercita in occasione delle valutazioni attitudinali necessarie per operare le selezioni nei concorsi per aspiranti appartenenti alle forze di polizia è di tipo diverso perché riguarda accertamenti che secondo la giurisprudenza consolidata della sezione hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono svolti da organi dell’Amministrazione dotati di apposita competenza tecnica, a cui non possono per legge essere equiparati altri organi;

b) sono attinenti ad un preciso momento storico coincidente con la singola procedura concorsuale: a nulla rileva, perciò, che in un momento diverso, anteriore o successivo, la diagnosi risulti differente;

c) devono rispettare la par condicio tra i partecipanti al concorso, la quale sarebbe violata qualora si desse rilevanza, per un singolo candidato, ad altri accertamenti, effettuati in un momento anteriore o successivo (Consiglio di Stati II sezione 14/09/2021 n. 6285)”.

In questo caso, “la valutazione psicoattitudinale non è legata a parametri medici che hanno una loro obiettiva riscontrabilità, ma su caratteristiche personologiche che devono essere individuate dai periti selettori attraverso la somministrazione di test e l’effettuazione di colloqui. L’alto margine di opinabilità ineliminabilmente intrinseco in questi giudizi richiede un assoluto rigore metodologico nel formularli”.

Avendo superato le precedenti prove, come rilevato dal primo giudice, “il giudizio finale complessivo non appare in linea con le risultanze delle prove effettuate dal momento che il giudizio che emerge da esse relativamente all’area cognitiva, ed a quella comportamentale è sostanzialmente positivo”. Inoltre, era stato evidenziato che, il ricorrente, in precedenza, era stato dichiarato idoneo al servizio militare anche sul piano psicoattitudinale avendo prestato servizio quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) nell’Esercito Italiano.

Per tale ragione, i giudici hanno rigettato l’appello e confermato le tesi del ricorso, annullando di fatto il giudizio di inidoneità ottenuto dal ricorrente.

Ad analoghe tesi sono giunti i giudici del Tar Lazio, analizzando il ricorso proposta da un candidato al concorso per allievi agenti della Polizia di Stato che era stato dichiarato inidoneo ai test psicoattitudinali (12/20). Secondo i giudici, “il provvedimento di inidoneità impugnato risulta in evidente contrasto con il giudizio espresso dal professionista di parte che ha sottoposto parte ricorrente a test e colloqui con analoghe modalità di procedura, ottenendo un risultato positivo”. E pertanto dispongono la rivalutazione del ricorrente da parte di una commissione in diversa composizione.

Per maggiori informazioni, clicca su INIZIA e compila il form per essere ricontattato dal nostro staff legale!



19/04/2022

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!