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Tempi delle liste d’attesa non rispettati? Cosa fare e come tutelarsi

Se la lista d’attesa per una visita medica specialistica o per effettuare esami diagnostici è troppo lunga, con l'applicazione del Decreto Legge n.124 del 1998, è possibile ricorrere all'attività libero professionale intramuraria pagando solo il ticket

Superamento tempi massimi liste di attesa: cosa prevede la legge

L’art. 13 del citato d.lgs prevede, infatti, che “…qualora l’attesa della prestazione richiesta si prolunghi oltre il termine fissato…l’assistito  puo’  chiedere  che  la  prestazione  venga resa nell’ambito  dell’attivita’ libero professionale intramuraria, ponendo a  carico  dell’azienda  unita’  sanitaria  locale  di appartenenza e dell’azienda  unita’  sanitaria locale nel cui ambito e’ richiesta la prestazione,  in  misura eguale, la differenza tra la somma versata a titolo  di  partecipazione  al  costo della prestazione e l’effettivo costo  di  quest’ultima, sulla scorta delle tariffe vigenti”.

In particolare, il Piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA), per il triennio 2019-2021, che disciplina la relativa materia, prevede i termini per l’erogazione di ciascuna prestazione sanitaria ambulatoriale ed il medico deve indicare sul ricettario del SSN la classe di priorità, che definisce i tempi di accesso alle prestazioni sanitarie. In particolare, il medico deve indicare:

  • classe U (Urgente) = la prestazione deve essere eseguita nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 72 ore;
  • classe B (Breve) = la  prestazione deve essere eseguita entro 10 giorni;
  • classe D (Differibile) = la  prestazione deve essere eseguita entro 30 giorni per le visite /entro 60 giorni per gli accertamenti diagnostici;
  • classe P (Programmata)=  la  prestazione deve essere eseguita entro 120 giorni.

La prestazione ambulatoriale, quindi, va erogata nei tempi corrispondenti alla classe di priorità indicata dal medico che prescrive la prestazione sanitaria.

Se l’attesa della prestazione si prolunga oltre il termine, l’assistito, in alternativa a rivolgersi ad una struttura privata, può pretendere che la medesima prestazione gli sia fornita in regime intramurario, ma senza costi aggiuntivi rispetto al ticket.

In tale caso, il paziente deve presentare una domanda al Direttore generale dell’ASL locale o dell’Azienda ospedaliera per ottenere la prestazione medica in regime di attività libero-professionale intramuraria.

Liste bloccate

Spesso, al momento della prenotazione, l’Asl comunica che le liste di attesa sono bloccate. Tuttavia, ciò non è conforme a quanto previsto dalla legge.

Infatti, la sospensione o la chiusura delle liste rimane un’azione illegittima punibile con l’applicazione di una sanzione amministrativa  (legge n. 266/2005, art. 1 commi 282 e 284).
Anche in questo caso, l’assistito può rivolgersi al Direttore dell’Asl per richiedere lo sblocco delle liste e l’applicazione della sanzione oppure che la prestazione venga fornita privatamente senza costi aggiuntivi.

 

Casi urgenti

Di fronte alle lunghissime liste d’attesa, il cittadino potrebbe rivolgersi al giudice con ricorso ex art. 700 c.p.c., qualora sussitano i requisiti previsti dalla legge, affinché il Tribunale ordini l’immediata erogazione, in suo favore, della prestazione sanitaria necessaria, urgente ed indifferibile. Inoltre, lo stesso potrebbe ricorrente a cure all’estero a spese del servizio sanitario nazionale, nei casi e nei limiti indicati dalla legge.

Ed invero, a norma della l. 23 ottobre 1985, n. 595, art. 5, e D.M. Sanità 3 novembre 1989, i cittadini residenti in Italia hanno diritto a rivolgersi all’estero presso centri di altissima specializzazione per prestazioni che non siano ottenibili in Italia tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico al fine di ottenere il parziale rimborso  della  spesa  sostenuta.

A tali fini, l’assistito deve presentare domanda all’ASL di appartenenza corredata dalla proposta motivata di un medico specialista. Le  prestazioni  sono  erogate  in  forma indiretta mediante il parziale rimborso  della  spesa  sostenuta.

Tale diritto è riconosciuto anche nel caso in cui manchi la preventiva autorizzazione amministrativa, ove il giudice del merito accerti che l’intervento sia avvenuto in stato di necessità, cioè sia stato effettuato sollecitamente per non compromettere in maniera definitiva il risultato.

Nel caso in cui tale diritto venga negato, il cittadino può rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per ottenere il rimborso delle spese sostenute all’estero.

L’assistito potrebbe anche trovarsi costretto, per ragioni di urgenza e/o per necessità di accedere a cure sanitarie di alta specialità, a rivolgersi a strutture private non convenzionate, pagando di tasca propria le spese sanitarie.

In tali casi, il cittadino ha diritto al rimborso delle spese sostenute, a fronte dell’inidoneità della struttura pubblica ad erogare tempestivamente ed in forma adeguata la prestazione richiesta  nonché per prestazioni sanitarie di alta specialità, sostenute anche senza la preventiva autorizzazione.

 Come sempre, siamo pronti a difendere i vostri diritti. Clicca su INIZIA e compila il form per fare la tua segnalazione o essere ricontattato dal nostro staff legale specializzato!



09/02/2024

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