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Mobilità scuola: Riconoscimento pre-ruolo nelle paritarie

mobilità scuolaNella domanda di mobilità scuola c’è una casella apposita in cui inserire il numero di anni di pre ruolo. Secondo le previsioni del CCNI, infatti, ai fini del punteggio utile in sede di mobilità scuola verranno valutati i servizi non di ruolo che sono riconosciuti per la ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94).

Moltissimi docenti che hanno prestato sino ad oggi servizio nelle scuole paritarie prima dell’agognato ruolo – secondo quanto previsto dal Ministero – non potranno, tuttavia, ai fini della valutazione del punteggio in sede di mobilità, farsi riconoscere il servizio di pre-ruolo svolto nelle scuole paritarie.
A tal proposito occorre precisare che la Legge del 10 marzo 2000, n. 62 “Norme per la parità scolastica”, ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE – PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l’unica categoria di SCUOLA PARITARIA.

L’analisi normativa della questione mobilità scuola

In particolare il comma 2, dell’art. 1, della L. 62/2000 definisce “SCUOLE PARITARIE” tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondo agli ordinamenti dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4,5, e 6).
Ed ancora, il successivo D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all’art. 2, comma 2, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell’ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che “i servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie (( di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 )), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.
Orbene, detta normativa nazionale, discende dal più alto “Principio di non discriminazione” di matrice Europea, sancito nella clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE, oltre che discendere dal fondamentale “Principio di uguaglianza” garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

La giurisprudenza amministrativa relativa alla mobilità scuola

Così anche la Suprema giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato, che nella Sentenza n. 1102/2002 ha confermato il superiore assunto, ovvero ha riconosciuto che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie dal 1 settembre 2000 devono essere valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.
Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito nel CCNI 2016/2017, che pertanto continua ad arrecare pregiudizio in sede di mobilità, oltre che in sede di ricostruzione della carriera, ai docenti che hanno prestato servizio non di ruolo nelle scuole paritarie.

L’azione giudiziale per la mobilità scuola

A tal fine, lo staff legale sta predisponendo un’apposita azione volta al riconoscimento del punteggio per il servizio di preruolo svolto delle scuole paritarie ai fini della domanda di mobilità.
Per partecipare al ricorso scarica qui la modulistica.
Per maggiori informazioni scrivici a Raccontaci il tuo caso.

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11/05/2016

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