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Sì alla pensione di reversibilità anche all’ex coniuge divorziato

pensione di riversibilità, anziana sorridente

La pensione di reversibilità spetta anche al coniuge divorziato! Ecco come richiederla

La pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità rappresenta un supporto economico concesso ai familiari del pensionato (o lavoratore) defunto, allo scopo di garantire un’adeguata copertura previdenziale. Si tratta di un diritto riconosciuto al coniuge o al partner convivente del defunto, e non direttamente all’originario titolare del beneficio previdenziale.

L’ammontare della pensione di reversibilità varia considerevolmente e dipende dalle condizioni finanziarie dei beneficiari. Tale pensione può essere destinata al coniuge, ai figli minorenni o maggiorenni e ad altri eredi specifici del defunto. In pratica, la pensione di reversibilità è un assegno erogato in base a una percentuale della pensione spettante al defunto. In questo articolo, esamineremo il funzionamento generale della pensione di reversibilità e le ultime informazioni riguardanti il suo funzionamento.

Quanto spetta alla vedova?

La porzione della pensione di reversibilità che spetta alla moglie del coniuge defunto varia in base al numero di figli. Nel caso in cui non vi siano figli, la quota percentuale è del 60%. Se invece c’è un solo figlio, la quota sale all’80%. Infine, se ci sono due o più figli, la moglie ha diritto alla totalità della pensione di reversibilità, ossia il 100%.

 

Spetta anche all’ex coniuge divorziato?

Il diritto alla pensione di reversibilità è disciplinato per la prima volta dall’articolo 13 del Regio Decreto – Legge 14 Aprile 1939, n. 636, il quale permette al coniuge e ai figli superstiti di recuperare una quota di pensione. Anche il coniuge divorziato, che ha ottenuto un assegno divorzile dall’Autorità Giudiziaria, può chiedere il riconoscimento della pensione di reversibilità.

Sul tema si è pronunciata la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 159/1988. Rispetto alla posizione del coniuge divorziato è necessario citare un’importante principio contenuto in essa, secondo il quale “ove al momento della morte dell’ex coniuge titolare di un diritto a pensione, allo stesso sopravvivano il coniuge divorziato (a sua volta titolare di assegno divorzile) ed un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, entrambi i coniugi, divorziato e superstite hanno pari ed autonomi diritti all’unico trattamento di reversibilità che l’ordinamento previdenziale riconosce al coniuge sopravvissuto“.

Il principio è stato, inoltre, confermato da una circolare Inps, la 185 del 18/11/2015.

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27/03/2023

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