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Responsabilità medica, svolta sulla regola cautelare violata

Responsabilità medica, svolta sulla regola cautelare violata

La Cassazione bacchetta i giudici di merito ricordando che non basta evocare l’imprudenza, la negligenza e l’imperizia per risolvere il problema dell’accertamento della responsabilità colposa: l’addebito per colpa presuppone l’individuazione puntuale delle regole cautelari violate che avrebbero dovuto essere osservate in relazione alle specifiche circostanze in cui si è svolta l’attività pericolosa e l’esplicitazione del c.d. nesso di rischio.

Responsabilità medicaLa Corte di Cassazione sferza i giudici di merito e chiede uno sforzo di maggiore approfondimento per individuare le regole cautelari ed il c.d. “nesso di rischio” nei reati colposi. Con parole anche dure la Corte nella sentenza in rassegna (in materia di responsabilità medica) si trova costretta ad indulgere in puntualizzazioni che potrebbero «apparire inutili ovvietà o stanche ripetizioni didascaliche» ma che si rendono necessarie a causa dell’evidenza, nella prassi giudiziale, di uno «smarrimento di lucidità» che talora «può cogliere di fronte alla forza di suggestione della relazione causale “oggettiva”».

Responsabilità medica, non basta evocare prudenze, diligenza e perizia

A partire da queste considerazioni la Corte sembra invero incaricarsi di un ruolo più pedagogico-didattico che nomofilattico, richiamando l’ABC della grammatica penalistica in materia di responsabilità colposa. I giudici di legittimità – soffermandosi perfino nel ricordare che la regola cautelare che si assume violata deve preesistere alla condotta contestata – precisano quindi che l’affermazione della violazione delle regole di comportamento non può dirsi compiuta con la mera evocazione della prudenza, della diligenza e della perizia: «prudenza, diligenza e perizia non sono vuote formule che basta evocare per risolvere il problema dell’accertamento della condotta colposa». Piuttosto, si tratta di «concetti categoriali» che nei singoli casi devono tradursi in «puntuali indicazioni comportamentali, prodotto delle specifiche circostanze in presenza delle quali si svolge l’attività pericolosa». Ed è noto che si conoscono «regole cautelari rigide», che indicano nel dettaglio il comportamento a valenza preventiva, e «regole cautelari elastiche», le quali presentano un certo tasso di indeterminatezza nella descrizione della misura da adottare. Specie in questa seconda evenienza «una volta di più» va escluso che il giudice possa fare ricorso ai concetti di prudenza, perizia e diligenza (o ai loro speculari) senza indicare nel caso concreto quale fosse il comportamento imposto dalla prudenza, dalla diligenza, dalla perizia (il c.d. comportamento alternativo lecito).

Responsabilità medica, l’individuazione della regola cautelare

Responsabilità medicaNel caso di specie, in particolare, la Cassazione contesta ai giudici di merito di non aver «trovato le parole» per individuare la regola cautelare che avrebbe dovuto sovrintendere all’esecuzione dell’intervento chirurgico, «ripetendo più volte uno schema incompleto» secondo il quale l’emorragia occorsa in sala operatoria sarebbe automaticamente da addebitare ad una manovra imperita e/o negligente del medico secondo il più vieto schema improntato al post hoc propter hoc. Piuttosto, la Corte di Appello avrebbe dovuto concretamente indicare in che termini la condotta contestata si sarebbe allontanata da uno schema comportamentale ispirato da prudenza e perizia ed individuare dunque l’errore di esecuzione dell’intervento.
Rileva inoltre la Suprema Corte che, a fronte dell’affermazione per la quale il medico non fu prudente nell’uso dello strumento adoperato, non vi è nella ricostruzione in fatto una puntuale descrizione dei parametri avrebbero reso l’uso della strumentazione più o meno prudente. Si tratta di carenze argomentative gravissime, tali da rendere la motivazione della sentenza resa dalla Corte d’Appello «meramente apparente», poiché «l’ambiguità mantenuta a riguardo del tipo di strumento utilizzato conduce all’impossibilità in radice di individuare la regola cautelare violata».
Ma, ancor prima, ad essere inadeguata è la stessa ricostruzione dell’azione chirurgica ed è la Cassazione stessa, sviluppando ancora il taglio didattico con cui ha strutturato la parte motiva della pronuncia in rassegna, ad indicare «a titolo esemplificativo» alcune delle domande che avrebbero dovuto trovare risposta nelle motivazioni dei giudici di merito: «quali strumenti sono stati effettivamente utilizzati e in quali fasi? Quali forze sono state prodotte mediante gli strumenti? Quali forze avrebbero potuto essere prodotte rimanendo osservanti delle prescrizioni tecniche che regolano l’uso degli strumenti in questione, nelle condizioni di impiego come quelle verificatesi nella vicenda.

Articolo a cura dell’Avv. Andrea Merlo

03/08/2016

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