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Responsabilità solidale tra amministratore e società per pene pecuniarie irrogate alla società: va esclusa!

Responsabilità solidale tra amministratore e società per pene pecuniarie irrogate alla società: va esclusa!

L’amministratore o legale rappresentante di società di capitali non è solidalmente responsabile per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni, ad essa direttamente imputabili, di norme relative all’accertamento delle imposte sui redditi.

Responsabilità solidale tra amministratore e società per pene pecuniarie irrogate alla società: la sentenza

Ponendosi nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Cassazione Civile – Sentenza  16 dicembre 2016 , n. 26042) ha ribadito che in tema di solidarietà tributaria, l’amministratore o legale rappresentante di società di capitali non è solidalmente responsabile per il pagamento di soprattasse o pene pecuniarie irrogate alla società per violazioni, ad essa direttamente imputabili, di norme relative all’accertamento delle imposte sui redditi contenute nel d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicandosi il principio di solidarietà sancito dall’art. 98, sesto comma, del d.P.R 29 settembre 1973 n. 602 alle sole sanzioni civili previste dal titolo III di quest’ultimo decreto. Da tale indirizzo, affermano i Giudici, si discosta la sola sentenza 27036/2007, sulla scorta di argomenti, di prevalente carattere logico, che non appaiono tuttavia, afferma il Collegio, tali da condurre ad un superamento della precedente giurisprudenza consolidata. In particolare, la sentenza da ultimo citata non sembra adeguatamente valorizzare il dato letterale desumibile, nella collocazione sistematica della norma, dall’evidente riferimento alle pene pecuniarie e sopratasse previste dal (solo) d.P.R. n. 602/1973, né tiene alcun conto dell’ulteriore argomento rappresentato proprio dalla successiva introduzione, nel sistema, del principio della responsabilità della persona fisica per le violazioni ad essa riferibili, di cui al citato art. 2 del D.Lgs. n. 472/1997; introduzione dalla quale è lecito argomentare proprio la insussistenza di una generalizzata responsabilità degli amministratori per gli illeciti delle persone giuridiche.

Adriana Costanzo per Norma.dbi.it

04/01/2017

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