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Riconoscimento titolo: illegittima la richiesta d’integrazione documentale

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) sembra aver cambiato modalità per processare le domande di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all’estero!

La nuova procedura del MIM è illegittima

Moltissimi docenti italiani abilitati all’insegnamento o specializzati sul sostegno all’estero hanno ricevuto a mezzo e-mail una richiesta da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito di integrazione documentale.

Tali richieste di integrazioni documentali sono assolutamente illegittime, in quanto in alcuni casi sono state ricevute da docenti che hanno presentato la domanda di riconoscimento da svariato tempo e, nello specifico, all’art. 16, comma 2 del D.Lgs. 206/2007 sancisce che tali richieste possono essere effettuate, ove necessario, dal Ministero entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Inoltre è previsto un termine ben preciso, pari a 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, entro cui provvedere a tale integrazione documentale. Tale termine non può essere in nessuno modo perentorio in quanto necessita una finestra temporale decisamente maggiore per il reperimento della documentazione richiesta dall’Amministrazione ministeriale, precisando che devono essere rilasciati da autorità di un paese Estero. Sul punto, occorre precisare che le vecchie richieste di integrazione documentale non erano soggetto a dei termini così stringenti e non inficiavano l’iter di riconoscimento del titolo.

Per cui, in entrambi i casi, è opportuno procedere con un’istanza ad integrazione dei termini in quanto, ove non si provvedesse all’adempimento di tale richiesta entro i 30 giorni ivi indicati, il Ministero dell’Istruzione e del Merito emetterà, così com’è già avvenuto per numerosi docenti, un provvedimento di rigetto.

Vi invitiamo, pertanto, a sottoporci il vostro caso prenotando una consulenza legale telefonica totalmente gratuita con uno dei nostri esperti di diritto scolastico.

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26/02/2024

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