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Rimborso Medici Specialisti

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Rimborso Medici Specialisti

  • Ricorso per ottenere il rimborso per la mancata remunerazione dei Medici specializzati che hanno sostenuto il corso di specializzazione tra il 1978 e il 1982;
  • Ricorso per ottenere il rimborso per la mancata remunerazione dei medici specializzati che hanno sostenuto il corso di specializzazione tra il 1983 e il 2006;
  • Ricorso per ottenere il rimborso per i medici che, avendo frequentato un corso di specializzazione prima del 2006, hanno ingiustamente percepito solamente la borsa di studio di appena 11.000,00 Euro annui lordi, senza alcun diritto a maternità e malattie, con il divieto di svolgere ogni altro lavoro.

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Possono aderire al Ricorso tutti coloro che frequentavano un corso di specializzazione medica (espressamente indicato nelle direttive) tra il 1978 e 1982, tra il 1983 e il 2006.

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  • Direttive 362-363/75 CEE, 82/76/CEE, art.44 della Direttiva del 5/4/93 n.93/16/CEE;
  • Direttiva 2005/36/CE (special modo gli artt. 25 e 26 e 62) che ha previsto l’abrogazione a partire dal 20/10/07 (cioè dalla data della sua entrata in vigore), della Direttiva n.93/16/CEE;
  • lgs. n. 257/1991;
  • 19 ottobre 1999 n. 370
  • P.C.M. 7 marzo, 6 luglio e 2 novembre 2007
  • Ddl unico (Atto Senato n. 2400) per tutti gli specialisti dal 1978 al 2006

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«Le direttive comunitarie, le quali prevedono l’obbligo di retribuire la formazione del medico specializzando, hanno avuto “natura incondizionata e sufficientemente precisa”, cosicché le stesse, nonché la legislazione nazionale con la quale sono state trasposte nell’ordinamento interno (primo tra tutti, il d.lgs. 8.8.1991 n.257) hanno attribuito al medico specializzando il diritto soggettivo alla adeguata remunerazione». (cfr Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 02/09/2015 n° 17434 e n. 9147/2009)

Volendo citare tale sentenza, “la limitazione ai soli medici iscritti a tali corsi a partire dal 31 dicembre 1982 non trova riscontro nelle direttive nn. 363/75 e 82/76, anzi, è indirettamente smentita dall’art. 14 di quest’ultima direttiva, secondo cui la formazione a tempo ridotto di medici specialisti iniziate prima del gennaio 1983, in applicazione dell’articolo 3 della direttiva 75/363/CEE, può essere completata conformemente a tale articolo”.

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Il ricorso mira ad ottenere il rimborso della mancata remunerazione corredata di interessi e rivalutazione monetaria. Nello specifico, l’importo di lire 13.000.000, (euro 6.713,94) per ciascun anno di frequenza della durata legale del corso previsto dall’articolo 6 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che va rivalutato all’attualità a decorrere dal mese di ottobre del 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999) con applicazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Sugli importi singolarmente liquidati, devono poi riconoscersi gli interessi legali, a partire della data di conseguimento del diploma di specializzazione, e da calcolarsi, alla stregua dell’orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n. 1712), non sulla somma liquidata ai valori attuali, ma su quella pari al controvalore dell’epoca annualmente rivalutata, sulla base degli indici ISTAT sui prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai.

Ottenere la differenza retributiva per tutti gli anni di specializzazione comunque già retribuiti, la rivalutazione ed Interessi, il versamento degli oneri contributivi.

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L’azione viene incardinata presso il Tribunale civile competente territorialmente, poiché tali direttive hanno natura sufficientemente precisa e tale da configurare in capo ai privati una posizione di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo

[/vc_column_text][vc_text_separator title=”MOMENTO DAL QUALE DECORRE LA LESIONE” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

È possibile aderire al ricorso se quest’ultimo non è andato in prescrizione. Il diritto all’indennizzo in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari maturati fino al 1999 è soggetto alla prescrizione decennale a decorrere dal 27.10.1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della L. n. 370 del 1999, trattandosi di diritto al risarcimento dei danni da ricondurre allo schema della responsabilità contrattuale per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria. Risulta dunque preferibile l’impostazione secondo cui il dies a quo andrebbe ravvisato esclusivamente nel momento dell’esatta e corretta trasposizione delle direttive, ad oggi non verificatasi.
Il momento dal quale decorre la lesione è diverso da caso a caso pertanto verrà analizzata ogni singola situazione.

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  • Individuale

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Per informazioni e per aderire al ricorso invia una mail a [email protected]

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Per ricevere qualsiasi tipo di informazione invia una mail all’indirizzo [email protected] o compila il nostro form “Raccontaci il tuo caso”.

Per informazioni immediate chiama 0917794561

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