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Reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento

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Reinserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento

Nel decreto ministeriale 506 del 19 giugno 2018, che disciplina le operazioni di inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento relative al triennio 2014/2017, prorogate all’anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo, il nostro staff legale ha individuato un’illegittimità ovvero il mancato reinserimento per i docenti un tempo inseriti e poi cancellati, per non aver presentato domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria.

 

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Tutti i docenti, inseriti e poi cancellati, che intendono chiedere il reinserimento in Gae

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”NORMATIVA” color=”green” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

La mancata possibilità di reinserimento è illegittima in quanto in netto contrasto con quanto disposto dall’art. 1, comma 1 bis della legge 5 giugno 2004, n. 143 che prevede che “Dall’anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti (…) avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”GIURISPRUDENZA” color=”sandy_brown” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]IL TAR LAZIO, CON SENTENZA n. 21793/2010, ha ritenuto illegittime le disposizioni  ministeriali per cui è causa alla luce delle seguenti chiarissime motivazioni: “[…] Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall’a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell’istruzione con l’emanando decreto per l’aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di “reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”, ove i docenti interessati facciano domanda “entro il medesimo termine”. La piana analisi delle disposizioni conduce al seguente letterale approdo esegetico. La presenza nelle graduatorie è condizionata ad una espressa volontà dei docenti di permanervi, volontà da manifestarsi nel termine fissato per gli  aggiornamenti delle graduatorie medesime. L’omessa domanda è sanzionata con l’esclusione dalle graduatorie, che non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare […]”

Tale diritto dei ricorrenti al reinserimento in graduatoria, successivamente, è stato definitivamente consacrato dal CONSIGLIO DI STATO che, in concomitanza con la pubblicazione delle nuove graduatorie valide per il prossimo triennio 2014-2017, con la SENTENZA n. 3658/2014, ha espressamente riconosciuto quanto segue: «Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell’intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie a esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un’abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata. Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l’ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l’esclusione dalle medesime quale conseguenza dell’omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio. L’esito voluto dall’amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l’avere blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale.

[…]

“L’adottata esclusione, che riconduce alla mancata presentazione della domanda di permanenza in graduatoria addirittura la “cancellazione definitiva” da quest’ultima, omette di tenere conto, sistematicamente, della statuizione contenuta nel comma 1-bis dell’art. 1 del decreto legge n. 97/2004, secondo cui “a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione”.

Così come evidenziato dal Consiglio di Stato, dunque, con la legge n. 296 del 2006 le graduatorie sono state effettivamente trasformate da permanenti (aperte) in graduatorie ad esaurimento (chiuse), ma tale mutamento trova spiegazione nella tutela e stabilità delle posizioni di coloro che erano stati inseriti nelle graduatorie permanenti secondo la precedente regolamentazione.

E, invero, l’art. 1, comma 605, lett. c) della legge n. 296/2006, prevede la definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009 per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente. (…). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie a esaurimento.

La norma, dunque, così come correttamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l’inserimento di nuovi aspiranti prima dell’immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie.

La legge, pertanto, ha riconfermato l’aggiornamento periodico delle graduatorie, precludendo soltanto nuovi inserimenti, ma ciò non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano confermato la volontà di permanervi nei termini, debbano esser penalizzati a tal punto da non poter più esser riammessi in graduatoria in occasione di tali periodici aggiornamenti.

E, invero, in ossequio al chiaro disposto dell’art. 1-bis della Legge 4 giugno 2004, n. 143, lo stesso D.D.G. del 16 marzo 2007, nel disporre l’aggiornamento delle graduatorie per gli anni 2007-2009 dopo la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, aveva stabilito, all’art. 1, comma 3, che, a domanda degli interessati, da presentarsi, in qualsiasi provincia, era consentito il reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero  del punteggio maturato all’atto della cancellazione, di coloro che, in occasione del precedente aggiornamento, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria.

E’ coerente allora affermare, quanto al thema decidendum, e in coerenza con gli arresti giurisprudenziali anche della Corte Costituzionale (sentenza n. 41/2011) che […] la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, non può esser piegata – se non sulla base di un’arbitraria estensione del suo significato – al punto da cogliervi conseguenze limitative per i soggetti già inseriti nel sistema delle graduatorie provinciali […] [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_text_separator title=”AUTORITÀ ADITA” color=”mulled_wine” style=”shadow” border_width=”2″][vc_column_text]

  • Giurisdizione ordinaria

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  • Ricorso individuale

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