Con una decisione a sorpresa, e che ci riserviamo di commentare in modo più approfondito nelle prossime ore, il Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato ha negato ai nostri ricorrenti l’immediata iscrizione alla Scuola Superiore dell’Avvocatura, rinviando ogni valutazione sulla fondatezza giuridica delle nostre richieste alla camera di consiglio del prossimo 28 Luglio.
La vicenda è ormai nota tra gli addetti ai lavori ed è stata oggetto di una apposita campagna – sposata dal nostro studio – dell’Associazione dei Giuristi Siciliana-AGIUS (LEGGI ARTICOLO).
Le censure mosse con il nostro ricorso (e accolte dalla seconda e sesta sezione del Consiglio di Stato) hanno messo in luce una procedura concorsuale piena di illegittimità, alcune delle quali talmente gravi da mettere a repentaglio l’intero concorso (LEGGI ARTICOLO).
Nonostante ciò, già nelle scorse settimane la terza sezione del TAR del Lazio aveva rigettato le istanze cautelari dei ricorrenti. Il motivo di tale scelta era stata la presunta mancanza di periculum. In altre parole i giudici del TAR non avevano ritenuto che i ricorrenti, nonostante il corso presso la Scuola fosse già iniziato, rischiassero di subire un danno grave e irreparabile. A porre rimedio a tale presa di posizione ci avevano pensato le sezioni seconda e sesta del Consiglio di Stato che, con numerosi interventi in sede d’appello, avevano riformato le decisioni del giudice di prime cure e concesso ai ricorrenti l’iscrizione con riserva presso la Scuola.
Anche noi, pertanto, sulla scorta delle decisioni positive già assunte, avevamo inoltrato i nostri appelli cautelari.
Ebbene, venerdì scorso, i nostri appelli (già depositati e pronti per essere decisi) sono stati incaricati in quarta sezione piuttosto che in sesta.
La cosa ci ha sorpreso. Perchè, infatti, cambiare collegio giudicante per i nostri appelli quando, ormai da giorni, la sesta sezione aveva dato vita ad un chiaro orientamento in favore dei ricorrenti? Ci è stato risposto che era un problema di competenze: la sezione sesta è competente a decidere per gli appelli nei quali sono parte gli enti di rappresentanza di categorie professionale, mentre la quarta è competente nel caso in cui sia controparte il Ministero della Giustizia. La spiegazione fornitaci però non è esattamente condivisibile: il nostro ricorso infatti coinvolge esclusivamente atti del CNF che è a tutti gli effetti l’organo di massima rappresentanza dell’avvocatura (a riprova di ciò vi è il fatto che i consiglieri vengono eletti “rappresentanti” dai propri colleghi avvocati) e non un ufficio organico del Ministero della Giustizia.
Ad ogni modo, nel rispetto delle decisioni assunte dagli uffici del Consiglio di Stato, veniamo ad oggi.
Poche ore fa, il Presidente della IV sezione ha emesso il suo (quarto consecutivo) decreto di rigetto. Ebbene, considerando che coloro che non dovessero frequentare le lezioni del prossimo venerdì perderebbero il diritto a fare gli esami di verifica finale, la motivazione che ha spinto il giudice a negare l’immediata iscrizione alla Scuola sembra anch’essa non condivisibile.
Scrive, infatti, il Presidente: “ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 28 luglio 2015; che tale pregiudizio non acquista nell’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità“.
Ed infatti, è di tutta evidenza che il 28 luglio (il corso sarà in pratica concluso) il danno grave e irreparabile si sarà consumato. A questo punto cosa fare? Una soluzione ragionevole, stante il tenore del decreto, potrebbe essere l’imposizione al CNF – all’esito della camera di consiglio – dell’organizzazione di un nuovo corso.
Di sicuro vi è che la decisione di oggi è solo una tappa di una vicenda che si preannuncia ancora lunga e non priva di ulteriori colpi di scena.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5709 del 2015, proposto da:
xxx,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco Stallone, Claudia Caradonna, Simona Fell, Antonio Gabriele Armetta e Francesco Leone, con domicilio eletto presso Francesco Stallone in Roma, Via Antonio Stoppani 1;
contro
Consiglio Nazionale Forense, Ministero della Giustizia e Scuola Superiore dell’Avvocatura;
nei confronti di
Nicola Melis, Mario Pagliarulo;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 02551/2015, resa tra le parti, concernente mancata ammissione al corso propedeudico all’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio alle giurisdizioni superiori – mcp.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;
ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è calendarizzata per il prossimo 28 luglio 2015;
che tale pregiudizio non acquista nell’intervallo anzidetto i caratteri della irreversibilità e della irreparabilità;
che, pertanto, difettano i presupposti di cui all’art. 56 del D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104;
P.Q.M.
Respinge l’istanza di cui sopra.
Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 28 luglio 2015.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 30 giugno 2015.
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
Il Consigliere delegato
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 5542 del 2015, proposto da:
xxx, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Manzi, domiciliatario in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
contro
Consiglio Nazionale Forense – Cnf, Scuola Superiore dell’Avvocatura Presso il Consiglio Nazionale Forense, Ministero della Giustizia in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica;
nei confronti di
Paolo Dè Capitani di Vimercate;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III n. 2562/2015, resa tra le parti, concernente mancata idoneità all’ammissione al corso propedeutico all’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori – mcp
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi degli artt. 56 e 98, comma 1, cod. proc. amm.;
Considerato che, in relazione al già avvenuto inizio del corso di cui è causa e della sua brevissima durata, circostanze sottolineate dall’appellante, è opportuno disporre in via di estrema urgenza l’ammissione con riserva dell’appellante al corso stesso, fino all’esito dell’esame collegiale dell’istanza cautelare;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza ai fini di cui in motivazione e fissa la camera di consiglio del 14 luglio 2015 per l’esame collegiale dell’incidente cautelare.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 23 giugno 2015.
10/12/2015