In seguito alla conclusione delle “Fasi B e C”, del piano straordinario di assunzione a tempo indeterminato della Legge 107/2015, c.d. “Buona Scuola”, molti dubbi aleggiano sulla correttezza della procedura adottata, stante la mancata trasparenza tanto bramata; obbligo di trasparenza, oltretutto, a cui è assoggettata la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 241/90.
Più volte questo Studio Legale ha ricordato cosa prevede espressamente la Legge 107/2015 riguardo la procedura di assunzione: al comma 100 che “all’assunzione si provvede scorrendo l’elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a) – aspiranti docenti delle GM – rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso”. Ed al successivo comma 101 che “Per ciascuna iscrizione in graduatoria, e secondo l’ordine di cui al comma 100, la provincia e la tipologia di posto su cui ciascun soggetto è assunto sono determinate scorrendo, nell’ordine, le province secondo le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata”.
Qualunque altra modalità adottata per il reclutamento del personale scolastico è, dunque, contra legem.
Con riguardo all’algoritmo utilizzato, molte ombre sussistono circa la precedenza degli iscritti nelle GM rispetto agli iscritti nelle GAE. A tal proposito è necessario evidenziare come il comma 100 preveda lo scorrimento “di tutte le iscrizioni nelle graduatorie”, e poi “dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a)”.
Secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, e secondo il dettato normativo del comma 100, necessariamente si deve procedere alle assunzioni scorrendo entrambe le graduatorie GM e GAE, e poi a parità di punteggio applicare le preferenze previste dalla legge, ovvero la prevalenza degli iscritti in GM sugli iscritti in GAE, e, secondo questo ordine, ai sensi del comma 101, la provincia deve essere scelta scorrendo “le preferenze indicate e, per ciascuna provincia, la tipologia di posto secondo la preferenza indicata”. Una diversa interpretazione significherebbe applicare il criterio della c.d. collocazione in “CODA”, riconosciuta incostituzionale dalla Consulta nella sentenza 41/2011, in quanto viola il fondamentale principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.
Pertanto, lo Studio Leone, al fine di tutelare le ragioni dei docenti, molti dei quali sono stati costretti a lasciare coniuge, figli, affetti, e quant’altro, lontano centinaia di chilometri, senza sapere se effettivamente la sede scelta dal MIUR fosse stata correttamente assegnata, ha predisposto un’istanza di accesso agli atti, diretta ad ottenere la trasparenza dovuta e, soprattutto, a verificare la correttezza della procedura di reclutamento adottata.
Per informazioni: (clicca qui per esporre il tuo caso), telefono 091/7794561, gruppo social Facebook “Scuola, precariato e concorsi”.
Approfondimento a cura dell’Avv. Maria Saia
10/12/2015