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Stipendi docenti 2013, sì agli scatti e agli arretrati: come ottenerli

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Il Tribunale di Marsala ha accolto le richieste di un docente a cui ha riconosciuto il diritto di considerare anche l'anno 2013 valido ai fini pensionistici, nonché al pagamento delle differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e da maturare. Inoltre, è stato riconosciuto il diritto di proseguire la propria progressione stipendiale senza interruzioni, dato che il blocco contrattuale per l'anno 2013 è ancora in vigore.

Il blocco degli scatti stipendiali 2013

Mentre il Ministero non riconosce ancora lo scatto stipendiale 2013 ai docenti, il Tribunale di Marsala apre uno spiraglio. Con la sentenza n. 104 del 21/02/2023, il giudice ha accolto il ricorso di una docente e ha stabilito che l’anno 2013 vale ai fini pensionistici.

Risulta infatti ancora prorogato fino al 31 dicembre 2013 il blocco degli automatismi stipendiali per il personale del comparto Scuola. Nello specifico, nell’art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, si parla di “Vincoli alla dinamica retributiva individuale”: “il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, […]non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva”.

Tale normativa bloccava qualsiasi aumento stipendiale, anche in relazione allo scatto di anzianità.

Perché il 2013 non è valido?

La disciplina si è poi evoluta con il Decreto Legge 23 gennaio 2014, n. 3 che all’art. 1, comma 4, che ha stabilito che per il 2014 “non trova applicazione” il blocco previsto dalla Manovra correttiva del 2010 e, in particolare: “in relazione a quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l’anno 2014, nell’ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, l’articolo 9 comma 1 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del presidente della Repubblica 122 del 2013″.

Permane, dunque, il blocco stipendiale relativo all’anno 2013.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 178/2015, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del regime di sospensione della contrattazione collettiva risultante dall’art. 1 comma 1 lettera c) primo periodo del D.P.R. n. 122 del 4.9.2013: la sentenza ha rimosso il blocco della contrattazione collettiva degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

La rimozione della causa sospensiva ha prodotto i suoi effetti dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dal 30 luglio 2015. Sono stati rimossi gli effetti derivanti dal blocco per gli anni 2011 e 2012, mentre per l’anno 2013, per il Contratto della scuola, dell’università, della ricerca, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, non risultano essere state avviate le procedure di contrattazione collettiva da parte delle competenti Amministrazioni.

La decisione del tribunale di Marsala

Con una recentissima sentenza del Tribunale di Marsala del 21/02/2023 n. 104 è stata riconosciuta ai docenti la progressione economica stipendiale anche in riferimento all’anno 2013, come visto, ancora oggetto di esclusione a seguito del blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola disposto dal D.P.R. 122/2013.

In particolare, la giurisprudenza di merito ha esteso anche ai dipendenti del comparto scuola i principi sanciti dalla Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 178/2015, ha rimosso il blocco della contrattazione collettiva degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

Pertanto, è stato riconosciuto ai docenti il diritto affinché anche l’anno 2013 venga ritenuto utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico, del pagamento delle consequenziali differenze retributive derivanti dagli scatti stipendiali maturati e maturandi e del diritto a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione.

Come si calcolano gli arretrati?

Per la corretta ricostruzione della carriera, i docenti potranno, previa diffida ai rispettivi dirigenti scolastici e al Ministero, ricorrere al Giudice del Lavoro, al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto a maturare la progressione stipendiale dovuta senza alcuna interruzione ovvero, in subordine, per rivendicare la progressione stipendiale maturata pro quota rispetto alla scaglione stipendiale successivo alla data della cessazione dal servizio.

Le fasce stipendiali dei docenti sono calcolate in base agli anni di servizio. Per i docenti assunti in ruolo prima del 01/09/2011 le classi/fasce stipendiali sono:

  • da 0 a 3 anni –> fascia 0
  • da 3 a 9 anni –> fascia 3
  • da 9 a 15 anni –> fascia 9
  • da 15 a 21 anni –> fascia 15
  • da 21 a 28 anni –> fascia 21
  • da 28 a 35 anni –> fascia 28
  • da 35 anni a fine servizio –> fascia 35

Per tutti i docenti assunti in ruolo dopo il 01/09/2011 le classi/fasce stipendiali sono invece:

  • da 0 a 9 anni–> fascia 0
  • da 9 a 15 anni –> fascia 9
  • da 15 a 21 anni –> fascia 15
  • da 21 a 28 anni –> fascia 21
  • da 28 a 35 anni –> fascia 28
  • da 35 anni a fine servizio –> fascia 35).

Il relativo importo va calcolato in base alle tabelle stipendiali.

Naturalmente, ogni scatto stipendiale avrà i suoi precipitati sulla quantificazione dell’indennità di buonuscita (interamente calcolata in base all’ultima retribuzione) e sull’importo della pensione, che dipende in varia misura dall’ultima retribuzione in godimento.

Presenta subito una diffida gratuita

Per interrompere i termini di prescrizione è necessario intervenire subito, presentando una diffida: Il nosgtro studio è da sempre al fianco dei docenti e di tutto il comparto scuola, pertanto ha deciso di presentare, per conto dei docenti vittime del blocco stipendiale, una diffida gratuita che ci permetterà anche di valutare se vi siano i presupposti per presentare ricorso e recuperare quanto spettante.

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21/03/2023

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