Cerca

Danno da superlavoro: il caso dei turni massacranti in ospedale

superlavoro

Il lavoratore, spesso, è sottoposto a un superlavoro, ovvero a turni ed orari particolarmente intensi e prolungati, ben al di sopra della normalità. Quando lo stress da lavoro è tale da compromettere la serenità e il diritto alla salute, il lavoratore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito.

Danno da superlavoro

 Il lavoratore, spesso, è sottoposto a un superlavoro, ovvero a turni ed orari particolarmente intensi e prolungati, ben al di sopra della normalità. Quando lo stress da lavoro è tale da compromettere la serenità e il diritto alla salute, il lavoratore ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno subito.

La norma di riferimento è l’art. 2087 del Codice civile, che impone ad ogni imprenditore datore di lavoro di adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.

 

Turni massacranti: il caso di un medico colpito da infarto

Un dirigente medico conveniva in giudizio l’ASL datrice di lavoro per chiederne la condanna al risarcimento del danno biologico conseguente all’infarto del miocardio subito a causa del sottodimensionamento dell’organico e ai  ritmi e turni di lavoro intollerabili.

In primo grado, il Tribunale respingeva la domanda, escludendo la responsabilità dell’Asl, ai sensi dell’art. 2087 c.c., sul presupposto che essa non aveva il potere di aumentare l’organico. La domanda risarcitoria veviva respinta anche in secondo grado. A quel punto il medico proponeva ricorso di legittimità.

La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, contestando le decisioni dei giudici di merito, cassando con rinvio la sentenza alla Corte di Appello.

La Corte di Cassazione stabiliva che, dal momento che la responsabilità, ai sensi dell’art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, è sufficiente che il lavoratore che lamenti di avere subito un danno alla salute, a causa dell’attività lavorativa, provi il danno,  la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altro elemento.

Mentre grava sul datore di lavoro – una volta che il lavoratore abbia provato le predette circostanze – l’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.

Ed infatti, l’imprenditore ha l’obbligo di tutelare l’integrità fisio-psichica dei dipendenti con l’adozione – e il mantenimento perfettamente funzionale – di tutte le misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico idonee, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione nell’ambiente sia al fine di tutelare il diritto alla salute (Cost., art. 32), sia per il principio di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) cui deve essere improntato svolgimento del rapporto di lavoro.

In particolare, la Corte ha sostenuto che il lavoratore a cui sia stato richiesto un lavoro eccedente la tollerabilità, per eccessiva durata o per eccessiva onerosità dei ritmi, lamenta un inesatto adempimento altrui rispetto a tale obbligo di sicurezza, sicché egli è tenuto ad allegare rigorosamente tale inadempimento, evidenziando i relativi fattori di rischio (ad es. modalità qualitative improprie, per ritmi o quantità di produzione insostenibili etc., o secondo misure temporali eccedenti i limiti previsti dalla normativa o comunque in misura irragionevole).

Invece, è onere del datore dimostrare che i carichi di lavoro erano normali, congrui e tollerabili o che ricorreva una diversa causa che rendeva l’accaduto a sé non imputabile.

 



29/03/2024

Categorie

Hai bisogno di altre informazioni?

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Società

Inserisci I Dati E Ricevi La Diffida Pronta Con I Tuoi Dati!

small_c_popup.png

Diffida CIG Covid - Impresa individuale

Inserisci i dati e Ricevi la diffida pronta con i tuoi dati!