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Il trasferimento nel pubblico impiego: come cambiare sede

Il trasferimento nel pubblico impiego ha la funzione di ottimizzare le risorse umane impiegate nei vari uffici e di far fronte ad eventuali esigenze dell’amministrazione. Tutto quello che c'è da sapere sul cambio sede

Il trasferimento nel pubblico impiego

Il testo unico del pubblico impiego non contiene una norma in tema di trasferimento del personale. A tale mancanza, sopperisce la normativa già esistente nel codice civile che si applica al pubblico impiego privatizzato.

La normativa sul tema del trasferimento del lavoratore subordinato è contenuta in primo luogo nel comma 8 dell’art. 2103 cod. civ. In senso stretto, il trasferimento del lavoratore non riguarda le sue mansioni ma il luogo ove vengono svolte. Per parlarsi di trasferimento, vi deve essere un cambio di sede di lavoro.

Il trasferimento del lavoratore deve essere giustificato da esigenze organizzative, tecniche e produttive, come più volte segnalato dalla Corte Suprema, con riferimento “con riferimento sia alla sede di provenienza che a quella di destinazione” che devono coinvolgere un “processo di riorganizzazione interna comportante il venir meno delle mansioni in precedenza demandate al lavoratore medesimo” (Cassazione, ordinanza n. 15635/2020).

Trasferimento d’autorità e trasferimento diretto

All’interno del pubblico impiego privatizzato occorre menzionare l’ipotesi di trasferimento d’autorità (art. 30 c.2 Testo unico pubblico impiego) secondo cui “i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti”. Tale norma disciplina una forma di trasferimento di tipo volontario in cui il dipendente che fa richiesta può essere trasferito in altra sede di servizio all’interno della medesima amministrazione, anche per mezzo di un accordo tra le amministrazioni coinvolte.

Merita attenzione anche il trasferimento diretto previsto dall’art. 30 c.1 Testo unico pubblico impiego, utilizzato dall’Amministrazione per ricoprire posti vacanti in organico, mediante il passaggio diretto di dipendenti che abbiano una qualifica corrispondente a quella da ricoprire, e che siano allo stato in servizio presso altre amministrazioni. Il trasferimento in questione è vincolato alla domanda dell’interessato e al consenso dell’Amministrazione di appartenenza. 

Particolare disciplina densa di divieti e tutele del lavoratore vige nel caso di trasferimento della lavoratrice madre e del disabile lavoratore.

Il trasferimento è istituto di competenza dell’Amministrazione o del datore di lavoro tuttavia deve essere comunicato in forma scritta al dipendente il quale, valutata l’illegittimità delle ragioni poste a sostegno, può decidere di impugnarlo davanti al Giudice del Lavoro competente.

 

 

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17/10/2023

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