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Trattamento di fine servizio: sono computabili le somme percepite a titolo di straordinario?

Trattamento di fine servizio: sono computabili le somme percepite a titolo di straordinario?

Sui criteri di calcolo del trattamento di fine servizio del personale del Corpo dei Carabinieri e sulla possibilità di computare il lavoro straordinario maturato.

norma_default200Con la pronuncia 28 febbraio 2017 n. 909, il Consiglio di Stato, alla luce delle norme di riferimento, afferma che, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio, le somme percepite dal prestatore a titolo di lavoro straordinario o a titolo di trattamento economico aggiuntivo non possono essere computate, non trovando applicazione al lavoro pubblico non privatizzato l’art. 2120 c.c.. Rilevano i Giudici che i principi di cui agli artt. 2120 e 2121 c.c., in materia di indennità di fine servizio, non costituiscono espressione di imperativi vincoli costituzionali, e, pertanto, la loro applicabilità al pubblico impiego è ammessa in via sussidiaria e nei limiti in cui la materia non sia diversamente regolata da norme speciali, giusta quanto disposto dall’articolo 2129 c.c. (cfr. Cons. stato, sez. VI, 14 marzo 2002, n. 1508; 25 giugno 2002, n. 3473). Poiché la specifica materia delle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato è disciplinata dal d.P.R. n. 1032/1973, nel caso concreto non potrà trovare applicazione l’art. 2120 c.c..
Ciò posto, il Collegio aderisce alla interpretazione, affermata dal T.A.R., per cui le retribuzioni ricevute in relazioni alle prestazioni di carattere straordinario non rientrano fra quelle di cui all’art. 38 comma 2 d.P.R. n. 1032/1973. Osta ad una diversa interpretazione l’assenza di una univoca disposizione che consenta di ritenere tali attività lavorative “utili ai fini del trattamento previdenziale”. In disparte la necessità della verifica sulla duplice condizione, ai fini dell’affermazione della continuità del lavoro straordinario, della regolarità e della non saltuarietà della prestazione, non è dato ravvisare alcuna disposizione che, in relazione alle prestazioni straordinarie svolte dai Carabinieri nel corso della loro carriera, ne consenta la computabilità ai fini del trattamento previdenziale.

Luca Di Carlo per Norma.dbi.it

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